Corte costituzionale

Sentenza n. 247/1997

Corte cost., sent. 18 luglio 1997, n. 247

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
247/1997
Data di deposito
18 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:247

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • legge n. 431 del 8 agosto 1985
  • art. 1-sexies, decreto-legge n. 312 del 27 giugno 1985

Parametri

Massime

Massima n. 23415

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 13, 25 e 27 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-sexies d.l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, nella parte in cui sottopone a sanzione penale tutte le modifiche ed alterazioni di beni specificamente tutelati da vincolo paesaggistico, ottenute mediante opere non autorizzate, a prescindere dall'incidenza concretamente dannosa per i beni tutelati, sia perche', con riferimento alla tassativita' delle condotte incriminate dalla norma denunciata ed al principio della tipicita' del precetto penale, la scansione dell'ambito sanzionatorio e della conseguente quantificazione della pena, distinta su tre livelli, sulla base delle tipologie di condotte incriminate (combinato disposto degli artt. 1-sexies cit. e 20, l. 28 febbraio 1985, n. 47) risulta, alla luce sia dell'interpretazione adeguatrice operata dalla giurisprudenza sia dell'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, corrispondente ai precetti di determinatezza della sanzione penale, soddisfacendo inoltre il canone di adeguatezza e congruita' della pena - nel rapporto di proporzionalita' sia nel minimo che nel massimo - alla tutela del bene presidiato dalla norma; sia perche', con riferimento all'offensivita' in concreto delle condotte incriminate, l'accertamento in concreto dell'offensivita' specifica della singola condotta, anche per i reati ascritti alla categoria di quelli formali e di pericolo presunto, e' devoluto in ogni caso al sindacato del giudice penale, mentre la mancanza di offensivita' in concreto, lungi dall'integrare un potenziale vizio di costituzionalita', implica una valutazione di merito rimessa al giudice; sia, infine, perche' il riferimento al parametro costituito dall'art. 13 Cost. e' del tutto inconferente. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, sollevata, in riferimento agli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione, dal pretore di Mondovì, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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