Corte costituzionale
Sentenza n. 247/1997
Corte cost., sent. 18 luglio 1997, n. 247
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 247/1997
- Data di deposito
- 18 luglio 1997
- Data di decisione
- 18 luglio 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:247
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- legge n. 431 del 8 agosto 1985
- art. 1-sexies, decreto-legge n. 312 del 27 giugno 1985
Parametri
Massime
Massima n. 23415
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 13, 25 e 27 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-sexies d.l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, nella parte in cui sottopone a sanzione penale tutte le modifiche ed alterazioni di beni specificamente tutelati da vincolo paesaggistico, ottenute mediante opere non autorizzate, a prescindere dall'incidenza concretamente dannosa per i beni tutelati, sia perche', con riferimento alla tassativita' delle condotte incriminate dalla norma denunciata ed al principio della tipicita' del precetto penale, la scansione dell'ambito sanzionatorio e della conseguente quantificazione della pena, distinta su tre livelli, sulla base delle tipologie di condotte incriminate (combinato disposto degli artt. 1-sexies cit. e 20, l. 28 febbraio 1985, n. 47) risulta, alla luce sia dell'interpretazione adeguatrice operata dalla giurisprudenza sia dell'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, corrispondente ai precetti di determinatezza della sanzione penale, soddisfacendo inoltre il canone di adeguatezza e congruita' della pena - nel rapporto di proporzionalita' sia nel minimo che nel massimo - alla tutela del bene presidiato dalla norma; sia perche', con riferimento all'offensivita' in concreto delle condotte incriminate, l'accertamento in concreto dell'offensivita' specifica della singola condotta, anche per i reati ascritti alla categoria di quelli formali e di pericolo presunto, e' devoluto in ogni caso al sindacato del giudice penale, mentre la mancanza di offensivita' in concreto, lungi dall'integrare un potenziale vizio di costituzionalita', implica una valutazione di merito rimessa al giudice; sia, infine, perche' il riferimento al parametro costituito dall'art. 13 Cost. e' del tutto inconferente. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, sollevata, in riferimento agli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione, dal pretore di Mondovì, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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