Corte costituzionale
Sentenza n. 244/1997
Corte cost., sent. 18 luglio 1997, n. 244
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 244/1997
- Data di deposito
- 18 luglio 1997
- Data di decisione
- 18 luglio 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:244
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 61, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
Parametri
- art. 31, e segg., legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 77, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 115, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 77, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 23360
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, trattandosi di processo indiscutibilmente "di parti", promosso a garanzia di posizioni soggettive del ricorrente, e' sufficiente, ai fini dell'ammissibilita' del ricorso sotto il profilo del contenuto dell'impugnazione, che vi sia una richiesta di dichiarazione di illegittimita' costituzionale di norma di legge, con indicazione del vizio costituzionale denunciato, anche se questo e' prospettato in via alternativa rispetto ad una diversa tesi interpretativa. Non varrebbe infatti in contrario far richiamo al diverso orientamento della giurisprudenza della Corte costituzionale riguardo al giudizio in via incidentale, nel quale la affermata inammissibilita' di questione prospettata in via alternativa, deriva essenzialmente, per un verso, dal principio che spetta al giudice 'a quo' lo scioglimento dei dubbi esegetici della norma denunciata, venendo altrimenti meno la possibilita' di verificare la rilevanza della questione, e, per l'altro, dal mancato rispetto della regola che impone al giudice 'a quo', in caso di possibili letture alternative delle norme, quella conforme a Costituzione. Va comunque ribadito, al tempo stesso, che anche il giudizio di legittimita' costituzionale in via principale non puo' avere per oggetto la definizione di un mero contrasto sulla interpretazione della norma. - Sulla inammissibilita', anche nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, di questioni di mera interpretazione, v. S. n. 19/1956; sulla inammissibilita', nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, di questioni sollevate sul presupposto di non risolti dubbi nella esegesi della norma impugnata, v. S. nn. 472/1989, 30/1984, 109/1982, nonche', da ultimo, S. nn. 99/1997 e 421/1996. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23361
Va respinta, nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lazio, in riferimento agli artt. 77, 115, 117 e 118 Cost., nei confronti dell'art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - prevedente la sanatoria, fra gli altri, degli effetti prodottisi in base alla norma, introdotta dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (non convertito in legge) e successivamente riprodotta in una serie di altri (neppur essi convertiti) decreti-legge (da ultimo il decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495), che in caso di mancata delibera della Regione sullo strumento urbanistico, nei centottanta giorni dalla trasmissione di esso da parte dell'ente che lo aveva adottato, considerava lo strumento approvato per silenzio-assenso - la eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura dello Stato in quanto, a suo avviso, si sarebbe richiesta alla Corte una statuizione recante una dichiarazione interpretativa della disposizione denunciata. La Regione ricorrente propone invero due profili di prospettazioni, il primo dei quali - fondato sul dubbio che nessuno dei suddetti decreti-legge avrebbe potuto produrre, come proprio effetto, la formazione del silenzio-assenso - si risolve in una interpretazione della norma, e l'altro in una denuncia, formulata in via alternativa, dei vizi di legittimita' costituzionale della norma stessa, il che nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale (o di azione) non puo' certo dirsi precluso. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23362
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata con ricorso della Regione Lazio, in riferimento all'art. 77 Cost., nei confronti dell'art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevedente la sanatoria, fra gli altri, degli effetti prodottisi in base alla norma introdotta dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (non convertito in legge) e successivamente riprodotta in una serie di altri non convertiti decreti-legge (da ultimo il decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495), che in caso di mancata approvazione da parte della Regione, nei centottanta giorni dalla trasmissione da parte dell'ente che lo aveva adottato, dello strumento urbanistico, disponeva la formazione del silenzio- assenso. Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, le violazioni - lamentate dalla ricorrente - dei principi regolanti l'esercizio del potere governativo di adozione dei decreti-legge, non comportano di per se' alcuna lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita alle Regioni ne' comunque di diritti o di interessi regionali costituzionalmente protetti, e pertanto non possono legittimamente farsi valere dalle Regioni allorche' agiscono nei giudizi in via principale. - Cfr. S. nn. 25/1996 e 29/1995, 64/1987 e 183/1987. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23363
Il potere delle Camere, previsto dall'art. 77, comma terzo, Cost., di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti, e' ontologicamente diverso, anche per le conseguenze giuridiche, da quello di conversione in legge, in quanto riguarda i rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza del decreto, la cui provvisoria forza di legge e' venuta meno 'ex tunc'. Di conseguenza, nell'esercizio di tale potere, possono essere sanati solo gli effetti prodottisi durante il periodo di vigenza del singolo provvedimento di urgenza decaduto, restando ovviamente impregiudicata la possibilita' di una autonoma regolamentazione delle situazioni pregresse, nei limiti in cui e' ammissibile una legge retroattiva. Cio' va tenuto presente nella interpretazione della norma di sanatoria, con particolare rigore in presenza di una serie di decreti-legge non convertiti, reiterati non conformemente a Costituzione. - Sulla incostituzionalita' della reiterazione di decreti-legge non convertiti, S. n. 360/1996. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23364
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, con ricorso della Regione Lazio, in riferimento agli artt. 115, 116, 117 e 118 Cost., sotto i profili della violazione delle competenze delle Regioni nelle materie urbanistiche e del principio di leale cooperazione, nei confronti dell'art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevedente la sanatoria, fra gli altri, degli effetti prodottisi in base alla norma, introdotta dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (non convertito in legge) e successivamente riprodotta in una serie di altri non convertiti decreti-legge (da ultimo il decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495), che in caso di mancata approvazione da parte della Regione, nei centottanta giorni dalla trasmissione da parte dell'ente che lo aveva adottato, dello strumento urbanistico, disponeva la formazione del silenzio-assenso. La questione e' stata infatti formulata in base ad una inesatta interpretazione della norma di sanatoria, potendo questa salvare soltanto gli effetti prodottisi, in base alla suddetta norma, entro i sessanta giorni della provvisoria validita' di ciascuno dei suddetti decreti- legge, e dovendo escludersi, al tempo stesso, che durante tale periodo siano mai potuti utilmente decorrere i centottanta giorni previsti per la formazione del silenzio-assenso. - V. la precedente massima D. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, dalla regione Lazio con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 2, comma 61, della legge n. 662 del 1996, sollevata, in riferimento agli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Lazio con il medesimo ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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