Corte costituzionale

Sentenza n. 242/1997

Corte cost., sent. 18 luglio 1997, n. 242

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
242/1997
Data di deposito
18 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Valerio Onida
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:242

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995
  • art. 59, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 12, comma 5, lett. b), legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 59, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 1995

Parametri

Massime

Massima n. 23354

Non e' fondata, nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Liguria in seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa, della marina mercantile e delle finanze, in data 21 dicembre 1995, con il quale e' stato definito l'elenco delle aree demaniali marittime escluse, perche' di preminente interesse nazionale, dalla delega di funzioni amministrative alle Regioni di cui all'art. 59, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la censura avanzata per essere stato il provvedimento impugnato emanato quando il termine del 5 dicembre 1993, previsto al riguardo dall'art. 6, comma 1, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494) era da tempo scaduto. Invero, cosi' come la mancata adozione del decreto in questione, prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1978, gia' previsto dal citato art. 59, secondo comma, aveva comportato - come rilevato dalla Corte costituzionale - solo la quiescenza, allo stato, della delega di funzioni, la mancata emanazione dello stesso entro il 5 dicembre 1993, ha prodotto solo l'effetto, previsto dal citato art. 6, comma 1, d.l. n. 400 del 1993, di rendere, non piu' sospesa, ma pienamente effettiva, la delega stessa. Ma ne' la prima, ne' la seconda volta, in forza dell'ultima parte dello stesso secondo comma dell'art. 59 del d.P.R. n. 616, secondo cui "col medesimo procedimento l'elenco delle aree predette puo' essere modificato", la inosservanza del termine - sotto questo aspetto certamente non perentorio - ha fatto venir meno il potere del Governo - collegato non gia' a caratteristiche permanenti delle aree, ma alla loro concreta utilizzazione, in atto o prevista, soggetta a variare nel tempo - di provvedere in ogni tempo, alla individuazione delle aree escluse, sia nel senso della loro estensione, sia nel senso della loro riduzione. Per cui e' irrilevante stabilire se la proroga del termine gia' fissato dall'art. 6 d.l. n. 400 del 1993 per il 5 dicembre 1993, al 31 dicembre 1995, disposta con la serie di decreti-legge reiterati, a partire dal d.l. n. 586 del 1994, fino al d.l. n. 535 del 1996, e con la sanatoria operata con la legge n. 647 del 1996, possa dirsi - come ritenuto dalla ricorrente - inefficace o comunque costituzionalmente illegittima. - Sulla quiescenza della delega di funzioni prevista dall'art. 59, d.P.R. n. 616 del 1977, in conseguenza della mancata emanazione dell'elenco governativo delle aree escluse entro il 31 dicembre 1978, v. O. n. 579/1988. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23355

Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale il principio di leale cooperazione governa i rapporti fra lo Stato e le Regioni nelle materie e in relazione alle attivita' in cui le rispettive competenze concorrano o si intersecano, imponendo un contemperamento dei rispettivi interessi. Tale regola, espressione del principio costituzionale fondamentale per cui la Repubblica, nella salvaguardia della sua unita', "riconosce e promuove le autonomie locali", alle cui esigenze "adegua i principi e i metodi della sua legislazione" (art. 5 Cost.) va al di la' del mero riparto costituzionale delle competenze per materia, e opera dunque su tutto l'arco delle relazioni istituzionali fra Stato e Regioni, senza che a tal proposito assuma rilievo diretto la distinzione fra competenze legislative esclusive, ripartite o integrative, o fra competenze amministrative proprie o delegate. - Cfr., in particolare, S. n. 341/1996. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23356

Va respinta, nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Liguria in seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa, marina mercantile e finanze, 21 dicembre 1995, con il quale e' stato definito l'elenco delle aree demaniali marittime escluse, perche' di preminente interesse nazionale, dalla delega di funzioni amministrative alle Regioni di cui all'art. 59, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura dello Stato riguardo alla censura relativa alla adozione del provvedimento impugnato da parte del Governo, senza attendere il parere della Regione ricorrente - come richiesto dal citato art. 59, secondo comma - in base all'assunto che tale censura, essendo formulata in riferimento solo alla violazione di norma di legge ordinaria, non potrebbe considerarsi attinente alla violazione delle norme costituzionali che definiscono le attribuzioni della Regione. La partecipazione delle Regioni, con il previsto parere obbligatorio, anche se non vincolante, al procedimento destinato a sfociare nella individuazione, con atto delle autorita' centrali di governo, delle aree demaniali escluse dalla delega, rappresenta infatti la modalita' concreta con cui si realizza, nel caso, il contemperamento di interessi facenti capo, rispettivamente, ad attribuzioni statali e ad attribuzioni regionali, e dunque una modalita' di concorso che deve rispondere al canone costituzionale della leale cooperazione. Cio' non significa che ogni eventuale scostamento del contenuto dell'atto governativo rispetto ai parametri legali che ne condizionano il contenuto, possa automaticamente considerarsi come una lesione della sfera costituzionale di attribuzioni suscettibile di essere fatta valere attraverso il ricorso per conflitto di attribuzioni: ma integra senz'altro siffatta lesione la deviazione dal modello procedimentale imposto dalla legge a tutela del principio di cooperazione. - V. la precedente massima B. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23357

Il parere delle Regioni interessate richiesto dall'art. 59, secondo comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per la emanazione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa, marina mercantile e finanze, del decreto di identificazione delle aree demaniali marittime escluse, perche' di preminente interesse nazionale, dalla delega di funzioni amministrative conferita alle Regioni con il primo comma dello stesso articolo, non puo' in alcun modo ritenersi sostituito o assorbito dal parere, se espresso, della Conferenza Stato-Regioni previsto dall'art. 12, comma quinto, lett. b), legge 23 agosto 1988, n. 400. Atteso che le valutazioni da esprimersi nel parere di cui all'art. 59, secondo comma, cit. - a differenza di quello della Conferenza Stato-Regioni - non attengono solo ai criteri generali di esercizio del potere governativo suscettibili di essere considerati unitariamente per tutto il territorio nazionale, ma anche alle caratteristiche e alle situazioni delle singole aree costiere, in relazione alle quali solo la Regione rispettivamente interessata e' abilitata a far valere i relativi interessi. - Cfr. S. n. 338/1994. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23358

Non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, adottare il decreto (previsto dall'art. 59, secondo comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) di individuazione delle aree demaniali marittime escluse, perche' di preminente interesse nazionale, dalla delega di funzioni amministrative alle Regioni, di cui allo stesso art. 59, primo comma, senza il prescritto parere alle Regioni interessate, da acquisire con modalita' conformi al principio di leale cooperazione. Conseguentemente e' annullato il decreto del Presidente del Consiglio 21 dicembre 1995 (emanato in proposito e impugnato dalla Regione Liguria) limitatamente alla parte che concerne aree del territorio della ricorrente. L'adozione del provvedimento 'de quo' da parte del Presidente del Consiglio, senza il parere della Regione interessata - parere non certo surrogabile da quello, acquisito 'in extremis', della Conferenza Stato-Regioni - non puo' infatti ritenersi giustificata per il fatto che l'elenco delle aree che il Governo intendeva escludere dalla delega venne inviato alcuni mesi prima alla Regione, con l'invito a quest'ultima ad esprimersi entro sessanta giorni, giacche', pur ammesso che l'assenza, nella legge, di divieti al riguardo, consentisse al Governo - a parte la relativa brevita', subito contestata dalla Regione Liguria, di quello fissato - di richiedere alla Regione di esprimersi entro un termine massimo, tenendo ragionevolmente conto del tempo necessario per un effettivo confronto di posizioni, eventualmente anche con riferimento ai principi ricavabili dall'art. 16, commi 1 e 4, legge 7 agosto 1990, n. 241, sui procedimenti amministrativi, nessuna norma di legge autorizzava a considerare, decorsi inutilmente i previsti sessanta giorni - come nel suddetto invito si avvertiva - senz'altro acquisito il parere favorevole della Regione. Mentre e' certo inescusabile, di fronte al principio di leale cooperazione, il non essersi tenuto, da parte del Presidente del Consiglio, in alcun conto - come risulta dalle premesse dell'atto - le posizioni espresse dalla Regione in una proposta circostanziata di parere - anche se questo non era stato ancora formalizzato dal Consiglio - tempestivamente inviata dalla Regione. Peraltro, poiche' la denunciata lesione della sfera di attribuzioni costituzionali della ricorrente, viene riconosciuta solo per questa sostanziale omissione, nel procedimento, di modalita' di consultazione e di confronto richieste dal principio di leale cooperazione, resta fermo che il Governo potra' provvedere comunque, ai sensi dell'art. 59, secondo comma, ultima parte, d.P.R. n. 616 del 1977, una volta assicurata la debita partecipazione della Regione, alla prevista individuazione di aree demaniali da sottrarre alla delega. Rimanendo assorbite le altre censure mosse nel ricorso, sia in ordine al contenuto del provvedimento impugnato, sia in ordine alla sua motivazione, ai suoi presupposti di fatto e all'istruttoria che lo ha preceduto, senza che la Corte debba pronunciarsi riguardo alla stessa ammissibilita' di tali censure in sede di conflitto di attribuzione. - V. massime precedenti. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei Ministri, adottare il decreto di individuazione delle aree demaniali escluse dalla delega di cui all'art. 59, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), senza il prescritto parere delle Regioni interessate, da acquisire con modalità conformi al principio di leale cooperazione; e conseguentemente annulla il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995, impugnato con il ricorso di cui in epigrafe, limitatamente alla parte che concerne aree del territorio della ricorrente regione Liguria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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