Corte costituzionale
Sentenza n. 206/1997
Corte cost., sent. 27 giugno 1997, n. 206
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 206/1997
- Data di deposito
- 27 giugno 1997
- Data di decisione
- 17 giugno 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:206
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23338
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui prevede, per il pubblico ministero, quale termine per proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere pronunciate a norma dell'art. 425 stesso codice, quello di (soli) quindici giorni decorrente, nel caso di specie, trattandosi di impugnazione proposta dal procuratore generale, dalla comunicazione della sentenza, alla stregua del disposto dell'art. 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, con riferimento all'art. 112 Cost. - posto che "il potere di appello del p.m. non puo' riportarsi all'obbligo di esercitare l'azione penale come se di tale obbligo esso fosse, nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia disatteso in tutto o in parte le regioni dell'accusa, una proiezione necessaria ed ineludibile" (sent. n. 280 del 1995), tanto piu' quando vengano censurate, anziche' l'assenza del potere di impugnazione, le concrete modalita' del suo esercizio - il parametro costituzionale evocato non appare pertinente, anche perche' il risultato divisato dal giudice rimettente, circoscritto, in funzione del parametro medesimo, alla sola impugnazione del p.m., viene a compromettere l'osservanza del principio della parita' delle parti, considerato che pure l'imputato e' legittimato (nei limiti indicati dall'art. 428, comma 1, lett. b), cod, proc. pen.) a proporre appello nei confronti delle sentenze di non luogo a procedere pronunciate a conclusione dell'udienza preliminare; ed in quanto, con riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione alla disciplina delle impugnazioni delle sentenze pronunciate in esito a giudizio abbreviato (assoggettate, secondo "diritto vivente", nonostante siano anch'esse pronunciate a seguito di procedimento in camera di consiglio, al regime dei termini di cui all'art. 585, comma 1, lett. b) e lett. c) - posto che il legislatore del 1988, mosso dalla esigenza di evitare i tempi morti del processo, ha costruito un regime dei termini per l'impugnazione che risulta molto semplificato (tre fasce di termini: quindici, trenta e quarantacinque giorni, stabiliti in relazione ai diversi tipi ed alla diversa struttura dei provvedimenti), nella logica connaturata al sistema del codice vigente che prevede, in aderenza alle nuove modalita' di redazione e pubblicazione della sentenza (artt. 544 e 545 cod. proc. pen.), la concentrazione dell'impugnazione in un unico atto, comprendente sia la dichiarazione sia i motivi - la comparazione tra le due tipologie di sentenza (quella di condanna o di assoluzione pronunciata in esito a giudizio abbreviato e quella di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare) non puo' certo condurre alla conclusione che la diversita' di regime, quanto ai termini per impugnare, sia priva di ragionevolezza, considerando che la prima, pur se emessa in camera di consiglio e' una sentenza pronunciata in giudizio e contrassegnata (esperiti o rinunciati i mezzi di impugnazione) dall'attributo della irrevocabilita' con conseguente assoggettamento del divieto del 'ne bis in idem', mentre la seconda non e' mai in grado di divenire irrevocabile e, come tale, e' sottratta al detto divieto, restando, invece, designata da un mero effetto preclusivo, rimovibile, alle condizioni di cui all'art. 434 cod. proc. pen., attraverso l'utilizzazione della revoca della sentenza stessa, sicche' e' proprio la diversa natura degli effetti a rendere non irragionevoli le diverse cadenze temporali stabilite dalla legge per i due tipi di sentenze. - S. nn. 81/1991, 280/1995, 71/1996, 94/1997. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 585, comma 1, lettera a) del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con le due ordinanze in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1997.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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