Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1997

Corte cost., sent. 10 gennaio 1997, n. 2

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
2/1997
Data di deposito
10 gennaio 1997
Data di decisione
9 gennaio 1997
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:2

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge della Regione siciliana del 24 marzo 1996

Parametri

Massime

Massima n. 23023

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., l'art. 6 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996 (Istituzione del servizio ispettivo regionale di sanita'. Integrazione della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze. Proroga delle borse di studio dell'Osservatorio epidemiologico. Istituzione dell'Ufficio del Registro di patologia territoriale. Siracusa) - che proroga[va] al 31 dicembre 1997 le borse di studio [gia' contemplate dalla legge reg. n. 38 del 1995, che prorogava, all'art. 7, le borse di studio previste dall'art. 47 l. reg. n. 30 del 1993 in attesa del riordino dell'Osservatorio epidemiologico] istituite presso l'Osservatorio epidemiologico regionale e il centro di documentazione per l'educazione sanitaria - in quanto, siccome il predetto meccanismo delle proroghe si e' realizzato attraverso leggi regionali con destinatari ben determinati e, quindi, con i caratteri della legge-provvedimento (la quale deve essere sottoposta ad un rigoroso scrutinio di legittimita' costituzionale per il pericolo di disparita' di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio) la disposizione impugnata rappresenta un modo surrettizio per conferire nuovi assegni di studio eludendo le ordinarie procedure di selezione e si inserisce in una sequenza di norme che coprono un arco temporale significativo, si' che l'ulteriore proroga costituisce un sostanziale succedaneo al rafforzamento dei ruoli tecnici. red.: F. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996 (Istituzione del Servizio ispettivo regionale di sanità. Integrazione della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze. Proroga delle borse di studio dell'Osservatorio epidemiologico. Istituzione dell'Ufficio del Registro di patologia territoriale - Siracusa).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze