Corte costituzionale
Sentenza n. 2/1997
Corte cost., sent. 10 gennaio 1997, n. 2
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 2/1997
- Data di deposito
- 10 gennaio 1997
- Data di decisione
- 9 gennaio 1997
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:2
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge della Regione siciliana del 24 marzo 1996
Parametri
Massime
Massima n. 23023
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., l'art. 6 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996 (Istituzione del servizio ispettivo regionale di sanita'. Integrazione della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze. Proroga delle borse di studio dell'Osservatorio epidemiologico. Istituzione dell'Ufficio del Registro di patologia territoriale. Siracusa) - che proroga[va] al 31 dicembre 1997 le borse di studio [gia' contemplate dalla legge reg. n. 38 del 1995, che prorogava, all'art. 7, le borse di studio previste dall'art. 47 l. reg. n. 30 del 1993 in attesa del riordino dell'Osservatorio epidemiologico] istituite presso l'Osservatorio epidemiologico regionale e il centro di documentazione per l'educazione sanitaria - in quanto, siccome il predetto meccanismo delle proroghe si e' realizzato attraverso leggi regionali con destinatari ben determinati e, quindi, con i caratteri della legge-provvedimento (la quale deve essere sottoposta ad un rigoroso scrutinio di legittimita' costituzionale per il pericolo di disparita' di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio) la disposizione impugnata rappresenta un modo surrettizio per conferire nuovi assegni di studio eludendo le ordinarie procedure di selezione e si inserisce in una sequenza di norme che coprono un arco temporale significativo, si' che l'ulteriore proroga costituisce un sostanziale succedaneo al rafforzamento dei ruoli tecnici. red.: F. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996 (Istituzione del Servizio ispettivo regionale di sanità. Integrazione della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze. Proroga delle borse di studio dell'Osservatorio epidemiologico. Istituzione dell'Ufficio del Registro di patologia territoriale - Siracusa).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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