Corte costituzionale
Sentenza n. 191/1997
Corte cost., sent. 24 giugno 1997, n. 191
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 191/1997
- Data di deposito
- 24 giugno 1997
- Data di decisione
- 17 giugno 1997
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:191
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, delibera legislativa Regione Siciliana del 24 marzo 1996
Parametri
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 2, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 51, Costituzione
Massime
Massima n. 23314
Come la Corte costituzionale ha piu' volte affermato, dalla generale applicabilita' del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione ai rapporti di pubblico impiego, discende che ogni "espansione" dell'impiego pubblico deve dipendere dalla preventiva e condizionante valutazione delle oggettive necessita' di personale per l'esercizio di pubbliche funzioni, sia in caso di collocamento in ruolo o in posti stabili, sia in ipotesi di assunzione in via precaria, senza distinzione alcuna. Non e' certamente conforme all'art. 97 Cost. che l'interesse pubblico, che giustifica l'inquadramento in una posizione di ruolo o la stabilizzazione di un posto aggiunto o comunque la creazione di una posizione di impiego presso la pubblica amministrazione, sia subordinato, con inammissibile inversione di priorita', all'interesse del personale alla conservazione del posto, interesse che puo' essere rilevante in sede di scelte del legislatore, ma solo in aggiunta o in concorrenza con l'interesse pubblico dell'amministrazione alla creazione o alla copertura del posto. - V. S. nn. 205/1996, 59/1997 e 153/1997. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23315
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996, con il quale, attraverso l'inquadramento, fino alla piena copertura, nelle rispettive piante organiche "rideterminate", e, per i non inquadrati, attraverso la loro posizione "in aggiunta", si e' data definitiva e permanente stabilizzazione a tutto il personale tecnico, tuttora in servizio, precariamente gia' assunto dai Comuni, dapprima in base a norme della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successivamente in base ad ulteriori disposizioni delle leggi 15 maggio 1986, n. 26, 6 luglio 1990, n. 11, e 12 gennaio 1993, n. 9, per esigenze di disbrigo delle procedure di condono edilizio e dal 1990 anche per possibile utilizzazione in compiti di istituto. Ne' il tipo del rapporto costituito, ne' la sua durata, ne' il numero dei soggetti inquadrati, risultano infatti riconducibili - come richiesto dal principio di buon andamento sancito dall'art. 97 Cost. - ad un giudizio di congruita', con riferimento alle necessita' funzionali dell'amministrazione e in particolare alla ricognizione dei carichi di lavoro e a verifiche attitudinali non risalenti nel tempo ed effettuate secondo previste procedure concorsuali. Mentre non e' senza importanza il fatto che i compiti inerenti al condono edilizio erano ormai in via di imminente esaurimento e che la disposta stabilizzazione, senza limiti, del suddetto personale non puo' trovare giustificazione nei normali compiti di istituto. - V. la precedente massima A.. Cfr. S. nn. 478/1995, 479/1995 e 514/1985. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996 (Disposizioni in materia di personale tecnico di cui all'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni. Norme concernenti l'affidamento del servizio di tesoreria degli enti locali. Reiscrizione di somme).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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