Corte costituzionale

Sentenza n. 183/1997

Corte cost., sent. 18 giugno 1997, n. 183

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
183/1997
Data di deposito
18 giugno 1997
Data di decisione
5 giugno 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:183

Norme oggetto del giudizio

  • art. 35, tab. 3, legge n. 113 del 10 aprile 1954
  • art. 7, e tab. C), legge n. 404 del 27 dicembre 1910
  • art. 7, e tab. C), legge n. 404 del 27 dicembre 1990

Parametri

Massime

Massima n. 23321

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 4 e 35 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), tab. 3, come modificata dall'art. 7 e dalla tabella C) della legge 27 dicembre 1990, n. 404 - "nella parte in cui fissa il limite di eta' di anni sessantuno per la cessazione dal servizio dei generali di squadra aerea, mentre tale limite e' di anni sessantatre per i generali di corpo d'armata dell'Esercito e per gli ammiragli di squadra della Marina" - in quanto, considerato che nel caso di specie non si controverte di diritto al lavoro o di protezione dello stesso nelle sue varie forme, ma si richiede al giudice delle leggi di valutare soltanto la legittimita' costituzionale di una lamentata disparita' - dato che alla eguaglianza di grado gerarchico corrisponde una diversa eta' di cessazione dal servizio - i predetti parametri costituzionali risultano impropriamente evocati. - Cfr., pure, O. n. 380/1994, nella quale e' stato affermato che l'art. 4 Cost. <<e' norma che concerne l'accesso al mercato del lavoro e non puo' essere invocata per i lavoratori che hanno raggiunto l'eta' per il collocamento a riposo>>. red.: G. Leo

Massima n. 23322

Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), tab. 3, come modificata dall'art. 7 e dalla tabella C) della legge 27 dicembre 1990, n. 404, "nella parte in cui fissa il limite di eta' di anni sessantuno per la cessazione dal servizio dei generali di squadra aerea, mentre tale limite e' di anni sessantatre per i generali di corpo d'armata dell'Esercito e per gli ammiragli di squadra della Marina", in quanto - premesso che, nell'attuale ordinamento militare, l'eta' di cessazione dal servizio non e' parificata a quella degli altri funzionari pubblici e non e' la stessa per tutti, essendo differenziata in relazione al grado raggiunto ed al tipo di corpo di appartenenza; e considerato che gli ufficiali del ruolo naviganti devono mantenere per l'intera durata della carriera l'idoneita' al volo - la funzione istituzionale di difesa aerea del territorio dello Stato che gli ufficiali dell'Aeronautica del ruolo naviganti sono chiamati a compiere, comportando speciali attitudini fisiopsichiche ed un grave rischio professionale, si traduce in una diversita' di posizione che spiega il motivo della piu' rapida progressione in carriera e della "cessazione dal servizio" in un'eta' anticipata". - Cfr., da ultimo, S. nn. 89/1996 e 386/1996, nelle quali si e' ribadito che il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione che impone il trattamento identico di situazioni eguali e, viceversa, il trattamento differenziato di situazioni non del tutto corrispondenti. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), tab. 3, come in ultimo modificata dall'art. 7 e dalla tabella C della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 5 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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