Corte costituzionale
Sentenza n. 173/1997
Corte cost., sent. 13 giugno 1997, n. 173
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 173/1997
- Data di deposito
- 13 giugno 1997
- Data di decisione
- 5 giugno 1997
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:173
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 663 del 10 ottobre 1986
- art. 47-ter, ultimo co., legge n. 375 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 23293
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 27, commi secondo e terzo, e 32 Cost., l'art. 47-ter u.c. l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui fa derivare automaticamente la sospensione della detenzione domiciliare dalla presentazione di una denuncia per il reato previsto dal comma ottavo dello stesso articolo, sia perche' la norma impugnata - che prevede(va), per il caso di denunzia del condannato per il reato di evasione (art. 47-ter, comma 8), la "sospensione automatica della detenzione domiciliare" - non lasciando spazio per un accertamento, sia pure incidentale e limitato alla verifica del 'fumus boni juris' sulla esistenza del reato (di evasione), urta indubbiamente contro il principio di ragionevolezza; sia perche' la stessa, nello statuire una sospensione automatica senza un minimo di previa delibazione giudiziale circa il fondamento della denunzia di reato, a cui la sospensione e' collegata, collide con il principio costituzionale che esclude presunzioni di colpevolezza e che ha una forza espansiva che si riflette su varie parti dell'ordinamento, al di la' degli stretti limiti del processo penale e dei problemi inerenti alla custodia cautelare; sia perche' - tenuto conto che la misura alternativa alla detenzione, intitolata detenzione domiciliare, e' indubbiamente caratterizzata da una finalita' umanitaria ed assistenziale - la sospensione automatica di tale misura, senza valutazione delle circostanze in cui l'allontanamento denunziato come reato e' avvenuto, urta contro la finalita' rieducativa assegnata dalla Costituzione ad ogni pena, e dunque anche alle misure alternative previste in seno all'ordinamento penitenziario; sia perche', rispondendo la detenzione domiciliare anche ad una finalita' volta alla protezione della salute del condannato, la sua sospensione automatica sulla base di una semplice denuncia e senza, in particolare, che il magistrato di sorveglianza possa vagliare la compatibilita' della traduzione in carcere con le condizioni di salute del condannato stesso, rappresenta una lesione o, quantomeno, una compromissione del diritto fondamentale alla salute. - S.nn. 165/1996, 186/1995; O. n. 327/1989. rel.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui fa derivare automaticamente la sospensione della detenzione domiciliare dalla presentazione di una denuncia per il reato previsto del comma 8 dello stesso articolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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