Corte costituzionale
Sentenza n. 170/1997
Corte cost., sent. 4 giugno 1997, n. 170
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 170/1997
- Data di deposito
- 4 giugno 1997
- Data di decisione
- 2 giugno 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:170
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 431 del 8 agosto 1985
- art. 82, comma 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
Parametri
Massime
Massima n. 23479
Non e' fondata, in riferimento agli art. 24, primo comma, e 97, primo e secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 82, nono comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), nel testo modificato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 - nella parte in cui non prevede alcun preciso ed univoco referente temporale per la decorrenza del termine di <<sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione>> entro cui il Ministro per i beni culturali ed ambientali puo' annullare, nel procedimento di rilascio della concessione in sanatoria di opere edilizie insistenti su aree soggette a vincolo paesaggistico, la determinazione della Amministrazione competente -, in quanto la norma che prescrive la perentorieta' dei termini assegnati alla predetta Amministrazione non solo conferisce all'interessato, in caso di inerzia di quest'ultima, la legittimazione attiva a tutelare in via giurisdizionale la propria situazione soggettiva, ma gli attribuisce altresi' la facolta' di rivolgersi direttamente al Ministro per i beni culturali. Inoltre, le regole sul responsabile del procedimento amministrativo, sulla partecipazione e sul diritto di accesso del privato interessato (previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' dall'art. 7 della legge 12 giugno 1990, n. 142) assicurano un'ampia e costante azione di rilevazione e controllo 'ab externo' dell'adeguatezza dell'azione amministrativa sia degli apparati statali, sia delle autonomie locali, anche in carenza di una specifica procedimentalizzazione 'ex lege' della fattispecie normativa in oggetto. - Sulla necessita' di un rapporto tra competenze statali e competenze regionali modulato alla luce del principio di cooperazione, cui si adegua lo strumento della concorrenza di poteri, v. O. n. 1035/1988, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
Massima n. 23482
Non e' fondata, in riferimento all'art. 42, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 82, nono comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), nel testo modificato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 - nella parte in cui non prevede alcun preciso ed univoco referente temporale per la decorrenza del termine di <<sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione>> entro cui il Ministro per i beni culturali ed ambientali puo' annullare, nel procedimento di rilascio della concessione in sanatoria di opere edilizie insistenti su aree soggette a vincolo paesaggistico, la determinazione dell'Amministrazione competente - in quanto, a prescindere dalla constatazione che la pretesa compressione dello 'ius aedificandi' riguarderebbe comunque soggetti che aspirano al consolidamento del godimento di fatto di un'opera edilizia realizzata senza titolo su un'area paesaggisticamente vincolata e <<in modo astrattamente configurante reato>>, la Corte, in materia di tutela dei valori ambientali, ha ripetutamente affermato che non e' illegittima la norma che prevede modi di godimento del bene, preordinati ad assicurare, come nel caso di specie, un congruo collegamento con la funzione sociale della proprieta'. - Cfr., tra le molte, S. nn. 417/1995 e 379/1994. red.. G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, nono comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), nel testo modificato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 42, secondo comma, e 97, primo e secondo comma, della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Campania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 2 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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