Corte costituzionale

Sentenza n. 170/1997

Corte cost., sent. 4 giugno 1997, n. 170

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
170/1997
Data di deposito
4 giugno 1997
Data di decisione
2 giugno 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:170

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 431 del 8 agosto 1985
  • art. 82, comma 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977

Parametri

Massime

Massima n. 23479

Non e' fondata, in riferimento agli art. 24, primo comma, e 97, primo e secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 82, nono comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), nel testo modificato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 - nella parte in cui non prevede alcun preciso ed univoco referente temporale per la decorrenza del termine di <<sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione>> entro cui il Ministro per i beni culturali ed ambientali puo' annullare, nel procedimento di rilascio della concessione in sanatoria di opere edilizie insistenti su aree soggette a vincolo paesaggistico, la determinazione della Amministrazione competente -, in quanto la norma che prescrive la perentorieta' dei termini assegnati alla predetta Amministrazione non solo conferisce all'interessato, in caso di inerzia di quest'ultima, la legittimazione attiva a tutelare in via giurisdizionale la propria situazione soggettiva, ma gli attribuisce altresi' la facolta' di rivolgersi direttamente al Ministro per i beni culturali. Inoltre, le regole sul responsabile del procedimento amministrativo, sulla partecipazione e sul diritto di accesso del privato interessato (previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' dall'art. 7 della legge 12 giugno 1990, n. 142) assicurano un'ampia e costante azione di rilevazione e controllo 'ab externo' dell'adeguatezza dell'azione amministrativa sia degli apparati statali, sia delle autonomie locali, anche in carenza di una specifica procedimentalizzazione 'ex lege' della fattispecie normativa in oggetto. - Sulla necessita' di un rapporto tra competenze statali e competenze regionali modulato alla luce del principio di cooperazione, cui si adegua lo strumento della concorrenza di poteri, v. O. n. 1035/1988, 'ex plurimis'. red.: G. Leo

Massima n. 23482

Non e' fondata, in riferimento all'art. 42, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 82, nono comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), nel testo modificato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 - nella parte in cui non prevede alcun preciso ed univoco referente temporale per la decorrenza del termine di <<sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione>> entro cui il Ministro per i beni culturali ed ambientali puo' annullare, nel procedimento di rilascio della concessione in sanatoria di opere edilizie insistenti su aree soggette a vincolo paesaggistico, la determinazione dell'Amministrazione competente - in quanto, a prescindere dalla constatazione che la pretesa compressione dello 'ius aedificandi' riguarderebbe comunque soggetti che aspirano al consolidamento del godimento di fatto di un'opera edilizia realizzata senza titolo su un'area paesaggisticamente vincolata e <<in modo astrattamente configurante reato>>, la Corte, in materia di tutela dei valori ambientali, ha ripetutamente affermato che non e' illegittima la norma che prevede modi di godimento del bene, preordinati ad assicurare, come nel caso di specie, un congruo collegamento con la funzione sociale della proprieta'. - Cfr., tra le molte, S. nn. 417/1995 e 379/1994. red.. G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, nono comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), nel testo modificato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 42, secondo comma, e 97, primo e secondo comma, della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Campania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 2 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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