Corte costituzionale

Sentenza n. 17/1997

Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 17

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
17/1997
Data di deposito
10 febbraio 1997
Data di decisione
30 gennaio 1997
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Valerio Onida
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:17

Norme oggetto del giudizio

  • decreto legislativo n. 266 del 30 giugno 1993
  • legge n. 296 del 13 marzo 1958

Parametri

Massime

Massima n. 23174

Nel giudizio sull'ammissibilita' del 'referendum' di competenza della Corte costituzionale sono irrilevanti i propositi e gli intenti dei promotori circa la futura disciplina che potrebbe o dovrebbe eventualmente sostituire quella abrogata. Ad una richiesta referendaria abrogativa, quale e' quella prevista dall'art. 75 Cost., non e' infatti possibile attribuire un significato ricostruttivo di una nuova e diversa disciplina, giacche' cio' che conta e' la domanda abrogativa, che va valutata esclusivamente nella sua portata abrogativa e nei suoi effetti diretti. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23175

La domanda referendaria di pura e semplice soppressione totale di un Ministero, attraverso l'abrogazione delle norme che ne prevedono l'esistenza, implica la soppressione delle funzioni, di cui il Ministero e' il solo titolare, ad esso attribuite dalla legge ai sensi dell'art. 95, terzo comma, Cost.. Percio', quando le funzioni del Ministero in tal modo coinvolte nel 'referendum' siano costituzionalmente necessarie, il quesito e' inammissibile in quanto verte su contenuti costituzionalmente vincolati sottratti alla portata abrogativa del 'referendum' quale previsto dall'art. 75 Cost.. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23176

E' inammissibile, in quanto incide su norme a contenuto costituzionalmente vincolato, la richiesta di 'referendum' univocamente diretta, attraverso l'abrogazione totale della legge 13 marzo 1958, n. 296 (istitutiva del Ministero della sanita') e del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (di riordinamento dello stesso) alla totale estromissione dell'amministrazione statale dalla materia sanitaria. La materia sanitaria, infatti, e' dominata, dal punto di vista costituzionale, dai principi di cui all'art. 32, primo comma, Cost., secondo cui "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti", onde le funzioni, anche amministrative in senso stretto - come tali non suscettibili di essere svolte dagli organi di governo senza il supporto di apparati amministrativi veri e propri - attribuite allo Stato in materia sanitaria, sono, almeno in parte (come la regolamentazione e il controllo dei farmaci, o gli interventi di prevenzione e di contrasto della diffusione di malattie infettive o diffusive), sicuramente da considerarsi come costituzionalmente necessarie. Ne', ai fini dello scrutinio circa l'ammissibilita' del 'referendum', puo' aver rilievo l'argomento dei presentatori, secondo cui la avviata procedura sarebbe solo una via obbligata per ottenere o stimolare una completa attuazione dell'assetto regionale dello Stato nella materia sanitaria, in gran parte attribuita dalla Costituzione alla competenza delle Regioni, giacche' con la richiesta di 'referendum' e' possibile porre solo domande autenticamente abrogative, purche' concernenti abrogazioni non vietate dalla Costituzione. - V. le precedenti massime A e B. Sulla precedente richiesta di 'referendum' riguardante il Ministero della sanita', presentata nel 1992 nei confronti della sola legge n. 296 del 1958, v. S. n. 34/1993; sul principio dell'inammissibilita' di 'referendum' abrogativi di norme "a contenuto costituzionalmente vincolato", v., in particolare, S. n. 16/1978 e 26/1981. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 13 marzo 1958, n. 296 (Costituzione del Ministero della sanità) e del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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