Corte costituzionale
Sentenza n. 17/1997
Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 17/1997
- Data di deposito
- 10 febbraio 1997
- Data di decisione
- 30 gennaio 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:17
Norme oggetto del giudizio
- decreto legislativo n. 266 del 30 giugno 1993
- legge n. 296 del 13 marzo 1958
Parametri
- art. 75, Costituzione
- art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
- art. 95, comma 3, Costituzione
- art. 32, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 23174
Nel giudizio sull'ammissibilita' del 'referendum' di competenza della Corte costituzionale sono irrilevanti i propositi e gli intenti dei promotori circa la futura disciplina che potrebbe o dovrebbe eventualmente sostituire quella abrogata. Ad una richiesta referendaria abrogativa, quale e' quella prevista dall'art. 75 Cost., non e' infatti possibile attribuire un significato ricostruttivo di una nuova e diversa disciplina, giacche' cio' che conta e' la domanda abrogativa, che va valutata esclusivamente nella sua portata abrogativa e nei suoi effetti diretti. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23175
La domanda referendaria di pura e semplice soppressione totale di un Ministero, attraverso l'abrogazione delle norme che ne prevedono l'esistenza, implica la soppressione delle funzioni, di cui il Ministero e' il solo titolare, ad esso attribuite dalla legge ai sensi dell'art. 95, terzo comma, Cost.. Percio', quando le funzioni del Ministero in tal modo coinvolte nel 'referendum' siano costituzionalmente necessarie, il quesito e' inammissibile in quanto verte su contenuti costituzionalmente vincolati sottratti alla portata abrogativa del 'referendum' quale previsto dall'art. 75 Cost.. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23176
E' inammissibile, in quanto incide su norme a contenuto costituzionalmente vincolato, la richiesta di 'referendum' univocamente diretta, attraverso l'abrogazione totale della legge 13 marzo 1958, n. 296 (istitutiva del Ministero della sanita') e del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (di riordinamento dello stesso) alla totale estromissione dell'amministrazione statale dalla materia sanitaria. La materia sanitaria, infatti, e' dominata, dal punto di vista costituzionale, dai principi di cui all'art. 32, primo comma, Cost., secondo cui "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti", onde le funzioni, anche amministrative in senso stretto - come tali non suscettibili di essere svolte dagli organi di governo senza il supporto di apparati amministrativi veri e propri - attribuite allo Stato in materia sanitaria, sono, almeno in parte (come la regolamentazione e il controllo dei farmaci, o gli interventi di prevenzione e di contrasto della diffusione di malattie infettive o diffusive), sicuramente da considerarsi come costituzionalmente necessarie. Ne', ai fini dello scrutinio circa l'ammissibilita' del 'referendum', puo' aver rilievo l'argomento dei presentatori, secondo cui la avviata procedura sarebbe solo una via obbligata per ottenere o stimolare una completa attuazione dell'assetto regionale dello Stato nella materia sanitaria, in gran parte attribuita dalla Costituzione alla competenza delle Regioni, giacche' con la richiesta di 'referendum' e' possibile porre solo domande autenticamente abrogative, purche' concernenti abrogazioni non vietate dalla Costituzione. - V. le precedenti massime A e B. Sulla precedente richiesta di 'referendum' riguardante il Ministero della sanita', presentata nel 1992 nei confronti della sola legge n. 296 del 1958, v. S. n. 34/1993; sul principio dell'inammissibilita' di 'referendum' abrogativi di norme "a contenuto costituzionalmente vincolato", v., in particolare, S. n. 16/1978 e 26/1981. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 13 marzo 1958, n. 296 (Costituzione del Ministero della sanità) e del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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