Corte costituzionale

Sentenza n. 163/1997

Corte cost., sent. 4 giugno 1997, n. 163

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
163/1997
Data di deposito
4 giugno 1997
Data di decisione
2 giugno 1997
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Massimo Vari
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:163

Norme oggetto del giudizio

  • provv. Proc. gen. Corte dei conti - sez. Veneto del 22 febbraio 1996

Parametri

Massime

Massima n. 23282

Contrariamente a quanto ha sostenuto l'Avvocatura dello Stato, non puo' dirsi, nel giudizio per il conflitto di attribuzione sollevato, con riferimento agli artt. 117, 127 e 122, quarto comma, Cost., in seguito agli inviti a presentare, nella fase prodromica di un procedimento contabile, "eventuali deduzioni e documenti", rivolti dal Procuratore regionale presso la locale Sezione regionale per il Veneto, della Corte dei conti, con provvedimenti di identico contenuto in data 22 febbraio 1996, ad alcuni ex consiglieri ed assessori regionali, nonche' ad alcuni consiglieri in carica, in relazione ad una loro possibile responsabilita' per la erogazione di contributi regionali all'Ente Veneto Teatro, che la ricorrente Regione Veneto non fosse legittimata a promuoverlo. Invero, come la Corte costituzionale ha gia' avuto occasione di osservare, l'eventuale attentato ai poteri spettanti ai rappresentanti di un ente fornito di autonomia costituzionale protetta, non puo', in tesi, non offendere anche l'autonomia dell'ente, facendo cosi' insorgere per esso l'interesse a tutelare nell'appropriata sede le proprie prerogative. Ne', nel caso, rileva in contrario che la Regione, nei giudizi di responsabilita' che potrebbero essere promossi nei confronti dei suddetti consiglieri e assessori non sarebbe potuta stare in giudizio, attesa la evidente necessita' di tenere distinto il problema della legittimazione e dell'interesse nell'ambito del giudizio di responsabilita' amministrativa da quello che concerne la verifica degli analoghi presupposti nell'ambito del giudizio per conflitto di attribuzione. - Nello stesso senso, S. n. 211/1972. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23283

E' inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto, con riferimento agli artt. 117, 127 e 122, quarto comma, Cost., in seguito agli inviti a presentare, nel prescritto termine di trenta giorni, "eventuali deduzioni e documenti", rivolti dal Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti, con provvedimenti di identico contenuto, in data 22 febbraio 1996, ad alcuni ex consiglieri ed assessori regionali, nonche' ad alcuni consiglieri in carica, in relazione ad una loro possibile responsabilita' per la erogazione di contributi regionali all'Ente Veneto Teatro. La funzione degli impugnati provvedimenti nel procedimento contabile e il loro collocarsi, in questo, in una fase solo prodromica, non consente di considerarli idonei a produrre la lesione di attribuzioni lamentata dalla Regione ricorrente. Come la Corte costituzionale ha gia' avuto occasione di affermare - in base ad una impostazione da cui non si discosta la giurisprudenza contabile- l'invito a dedurre e' un atto che, nell'ambito di una dialettica informale fra le parti, tende, infatti, solo all'acquisizione di ulteriori elementi, anche di carattere esimente, in vista delle conclusive determinazioni che, potendo metter capo, alternativamente, all'instaurazione del giudizio come all'archiviazione, non necessariamente dovranno essere nel senso dell'inizio dell'azione di responsabilita'. Tali connotazioni degli atti oggetto di conflitto, ed in particolare l'assenza di ogni univocita' circa l'ulteriore seguito dell'iniziativa del Procuratore regionale, non consentono percio' di scorgere in essi la lesivita' necessaria per la proponibilita' del ricorso. - Sull'"invito a dedurre" nel procedimento contabile innanzi alla Corte dei conti, v. S. m. 415/1995; sulla necessita' di un'attuale lesione di attribuzioni per la proponibilita' del conflitto, v. S. nn. 771/1988 e 201/1994; sulle connotazioni in presenza delle quali tale "lesione attuale" puo' ritenersi sussistente in conflitti sollevati da Regioni contro pronunce di organi giurisdizionali o di controllo, v., inoltre, rispettivamente, S. n. 285/1990 e S. n. 473/1992. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione agli inviti della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti, datati 22 febbraio 1996, sollevato dalla regione Veneto con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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