Corte costituzionale

Sentenza n. 162/1997

Corte cost., sent. 4 giugno 1997, n. 162

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
162/1997
Data di deposito
4 giugno 1997
Data di decisione
2 giugno 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:162

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Liguria del 10 aprile 1996
  • decreto legislativo n. 503 del 22 dicembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 23377

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Liguria, riapprovata il 10 aprile 1996, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, con riguardo all'art. 16 del d. lgs. n. 503 del 1992, in quanto la facolta' dell'amministrazione regionale, ivi prevista, di accettare, per motivate esigenze di servizio, la domanda di trattenimento in servizio del personale, fino ad un massimo di due anni, oltre il sessantacinquesimo anno di eta', non e' incompatibile con il principio della legislazione statale che si desume dall'art. 16 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, secondo il quale il trattenimento in servizio oltre i limiti di eta' puo' avvenire solo su istanza del dipendente, poiche' il legislatore regionale, nell'esercizio della competenza in materia di pubblico impiego, e' vincolato dai principi fondamentali della legislazione statale, nel senso che, fermo restando il divieto di stabilire in via generale per il personale regionale un'eta' massima per il collocamento a riposo superiore a quella fissata dalle leggi statali per la corrispondente categoria dei dipendenti, deve essere riconosciuta un'ampia discrezionalita', che nella fattispecie in esame, risulta esercitata in modo tutt'altro che arbitrario e irragionevole, per avere attribuito all'amministrazione la facolta' di non accettare la domanda di trattenimento in servizio del dipendente per un massimo di due anni, oltre il limite di eta', soltanto in caso di dimostrata e motivata mancanza di esigenze di servizio, senza alcuna conseguente violazione degli invocati principi di uguaglianza, ragionevolezza e imparzialita'. - V. sent. nn. 422/1992, 186/1990 e 238/1988; ord. n. 380/1994. red.: F. Mangano

Massima n. 23378

Non deve essere esaminata la eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del d. lgs. n. 503 del 1992, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, in via meramente subordinata e nella sola eventualita' di accoglimento della questione di costituzionalita' della legge regionale per contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale contenuto nel citato art. 16, impugnato in via subordinata. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della regione Liguria, riapprovata il 10 aprile 1996, (Norme sul collocamento a riposo dei dipendenti regionali), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze