Corte costituzionale
Sentenza n. 153/1997
Corte cost., sent. 29 maggio 1997, n. 153
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 153/1997
- Data di deposito
- 29 maggio 1997
- Data di decisione
- 21 maggio 1997
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:153
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana del 10 agosto 1996
Parametri
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 2, comma 1, lett. r), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 97, Costituzione
- art. 51, Costituzione
Massime
Massima n. 23261
Dai principi di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione, proclamati dall'art. 97, primo comma, Cost., risulta, alla luce della costante giurisprudenza della Corte costituzionale, che spetta in generale al legislatore, sia statale che regionale, in ordine alla loro attuazione, un vasto ambito di discrezionalita', ma che il relativo potere di apprezzamento, tuttavia, non si sottrae al sindacato di costituzionalita' sotto il profilo della non-arbitrarieta' e ragionevolezza delle scelte: sindacato tanto piu' rigoroso quanto piu' marcata sia la natura provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto a controllo. - S. nn. 205/1996 e 2/1997. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23262
Di fronte al principio di buon andamento sancito dall'art. 97 Cost. - al quale, nei significati precisati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, e' necessario far richiamo perche' il problema del precariato nelle pubbliche amministrazioni e del suo superamento possa trovare soluzione - nessun rilievo puo' assumere ne' la natura, di diritto pubblico o privato (distinzione, del resto, oggi recessiva rispetto alla disciplina, in parte assimilatrice, contenuta nella legislazione piu' recente), ne' la stabilita' e la durata del rapporto (di ruolo e precario, a tempo determinato o indeterminato). L'applicabilita' di tale principio, infatti -pena l'elusione della norma della Costituzione- dipende dalla natura pubblica del soggetto cui fa capo il rapporto d'impiego e non dalle caratteristiche dello strumento giuridico utilizzato per costituirlo. - Cfr., in particolare, S. nn. 205/1996 e 59/1997. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23263
In forza dei principi posti dall'art. 97 Cost., e specialmente di quello del buon andamento, affinche' l'interesse pubblico non sia subordinato agli interessi del personale, con una non consentita inversione di priorita', non puo' aversi espansione dell'impiego presso le amministrazioni pubbliche senza una preventiva e condizionante valutazione di congruita' delle oggettive esigenze funzionali dell'Amministrazione, rispetto alle quali eventuali ulteriori motivazioni legislative, quale quella della salvaguardia dell'occupazione, possono essere soltanto aggiuntive e non sostitutive. Tale valutazione va sempre compiuta, anche quando si tratti di compiti di natura temporanea (di durata definita o non definita) i quali, percio', non giustificano la modificazione della dotazione dei posti in organico, ne' quindi assunzioni stabili, ma soltanto la creazione di posti precari a termine. - Cfr. S. n. 205/1996. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23264
E' costituzionalmente illegittima, in quanto lesiva del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, la disposizione, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 10 agosto 1996, con la quale, per l'effettuazione dei compiti, di natura in parte permanente, in parte temporanea, in essa indicati, si autorizza l'Amministrazione regionale a continuare ad avvalersi del personale gia' dipendente dell'ITALTER S.p.a. e della SIRAP S.p.a., mediante il rinnovo -per non piu' di un triennio e con decorrenza dalla loro data di scadenza- dei contratti a termine biennale "gia' stipulati e registrati, a norma dell'art. 76 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25", tra la medesima Amministrazione e il medesimo personale. In tale disposizione, infatti, con la constatata assenza di una plausibile 'ratio' legata alle obiettive esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale, si rende conclusivamente manifesto quel rovesciamento di priorita' tra interesse dell'istituzione alla funzione e interesse delle persone all'impiego che la Costituzione -secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale- ha inteso evitare. Atteso che, la prevista utilizzazione del personale interessato nei programmati compiti permanenti di istituto (come il fronteggiare le "specifiche eventuali carenze di unita' lavorative della Regione", e il "sopperire alle necessita' di natura tecnica e amministrativa connesse alla eliminazione dei ritardi dell'azione regionale nei settori di intervento assistiti da finanziamento statale e/o comunitario e regionale") richiedeva non una mera affermazione di tali esigenze -a cui si limita il testo della delibera- ma una loro ricognizione in termini quantitativi e qualitativi, e quindi non gia' l'adottato rinnovo dei contratti a termine -strumento sicuramente contraddittorio rispetto a compiti di tal fatta- ma un inquadramento stabile nei ruoli dell'amministrazione regionale, con il rispetto delle forme e delle norme costituzionali previste a tale scopo e previa valutazione dei carichi di lavoro del personale gia' impiegato. Mentre, per quanto riguarda i compiti di carattere temporaneo cui il personale beneficiario della norma e' anche destinato (come il "compimento delle opere destinate alla realizzazione di infrastrutture urbane ed interurbane sorte in seguito all'evento sismico verificatosi nel dicembre del 1990 nella Sicilia orientale", e "l'espletamento e il completamento delle attivita' inerenti allo sviluppo intersettoriale delle zone interne di cui all'art. 71, legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41"), si prescinde totalmente dalla necessaria valutazione circa lo stato di avanzamento dei progetti previsti dalle leggi regionali e quindi dall'effettivita' dell'esigenza di personale aggiuntivo, cosi' come dalla valutazione dell'idoneita' allo scopo del personale medesimo. Onde la irragionevolezza dell'impugnata delibera in relazione ai principi posti dall'art. 97 Cost., del quale i limiti all'espansione dell'impiego presso le pubbliche amministrazioni stabiliti dall'art. 2, comma 2, lett. r), legge 23 ottobre 1992, n. 421, costituiscono un corollario. - V. le precedenti massime B e C. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 10 agosto 1996 (Norme per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne della regione siciliana e per accelerare l'azione regionale nei settori di intervento assistiti da finanziamento statale e/o comunitario e regionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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