Corte costituzionale

Sentenza n. 113/1997

Corte cost., sent. 22 aprile 1997, n. 113

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
113/1997
Data di deposito
22 aprile 1997
Data di decisione
9 aprile 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:113

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, comma 2, legge n. 382 del 11 luglio 1978

Parametri

Massime

Massima n. 23333

Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 - nella parte in cui dispone che avverso le sanzioni disciplinari di corpo non e' ammesso ricorso giurisdizionale se prima non sia stato esperito ricorso gerarchico o siano trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso - in quanto, premesso che lo 'status' del militare rende inappropriato il riferimento, in termini di 'tertium comparationis', alle regole generali dettate per il pubblico impiego; la possibilita' di accedere alla sede giurisdizionale dopo l'esperimento del ricorso gerarchico rappresenta un'opzione legislativa non irrazionale, essendo diretta a perseguire la finalita' di assicurare, anche in tempo di pace, l'ordinato svolgimento del servizio, costituente valore primario per l'andamento stesso della vita militare. - Cfr. S. nn. 37/1992; 396/1996. red.: G. Leo

Massima n. 23334

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 - nella parte in cui dispone che avverso le sanzioni disciplinari di corpo non e' ammesso ricorso giurisdizionale se prima non sia stato esperito ricorso gerarchico o siano trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso - in quanto, premesso che l'assoggettamento all'onere del previo esperimento dei rimedi amministrativi, con il conseguente differimento della proponibilita' dell'azione ad un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, e' legittimo se giustificato da esigenze di ordine generale; nella specie, la scelta del legislatore di privilegiare la via gerarchica quale naturale ed immediata sede di soluzione delle controversie in ordine all'irrogazione delle sanzioni - dove oltre tutto la possibilita' di proporre motivi di merito consente all'interessato di ottenere un complessivo e piu' penetrante riesame del fatto - e' da considerarsi il risultato di un congruo bilanciamento tra l'esigenza di coesione dei corpi militari e quella di tutela dei diritti individuali. - Cfr. S. nn. 22/1991; 82/1992; 233/1996. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Liguria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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