Corte costituzionale
Ordinanza n. 48/1997
Corte cost., ord. 20 febbraio 1997, n. 48
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 48/1997
- Data di deposito
- 20 febbraio 1997
- Data di decisione
- 10 febbraio 1997
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:48
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 19 del 14 luglio 1992
- art. 65, comma 2, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 52 del 19 novembre 1991
Parametri
- art. 31, lett. d), legge n. 457 del 5 agosto 1978
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 3, comma 2, Costituzione
- art. 116, Costituzione
- art. 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 25, Costituzione
Massime
Massima n. 23148
Manifesta inammissibilita' della questione, atteso che, a quanto risulta dalla ordinanza di rimessione e dagli atti da essa richiamati, il decreto di sequestro preventivo dell'immobile 'de quo' disposto dal giudice per le indagini preliminari e che il tribunale rimettente e' chiamato a riesaminare, e' stato adottato, tra l'altro, perche' la costruzione era stata realizzata in difformita' da quanto previsto nella concessione edilizia, e percio' non rileva nel giudizio principale verificare ulteriormente se, laddove i lavori fossero in ipotesi conformi alla concessione, la ristrutturazione possa comprendere la completa demolizione e ricostruzione dell'edificio. - Cfr. O. n. 191/1996. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 2, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), modificato dall'art. 13 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 19, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 25 della Costituzione ed agli artt. 116 della Costituzione e 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), dal Tribunale di Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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