Corte costituzionale

Ordinanza n. 48/1997

Corte cost., ord. 20 febbraio 1997, n. 48

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
48/1997
Data di deposito
20 febbraio 1997
Data di decisione
10 febbraio 1997
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:48

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 19 del 14 luglio 1992
  • art. 65, comma 2, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 52 del 19 novembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 23148

Manifesta inammissibilita' della questione, atteso che, a quanto risulta dalla ordinanza di rimessione e dagli atti da essa richiamati, il decreto di sequestro preventivo dell'immobile 'de quo' disposto dal giudice per le indagini preliminari e che il tribunale rimettente e' chiamato a riesaminare, e' stato adottato, tra l'altro, perche' la costruzione era stata realizzata in difformita' da quanto previsto nella concessione edilizia, e percio' non rileva nel giudizio principale verificare ulteriormente se, laddove i lavori fossero in ipotesi conformi alla concessione, la ristrutturazione possa comprendere la completa demolizione e ricostruzione dell'edificio. - Cfr. O. n. 191/1996. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 2, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), modificato dall'art. 13 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 19, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 25 della Costituzione ed agli artt. 116 della Costituzione e 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), dal Tribunale di Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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