Corte costituzionale

Ordinanza n. 461/1997

Corte cost., ord. 30 dicembre 1997, n. 461

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
461/1997
Data di deposito
30 dicembre 1997
Data di decisione
16 dicembre 1997
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:461

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23667

Manifesta infondatezza della questione, non potendosi configurare la prospettata violazione del principio di eguaglianza, in quanto le fattispecie di rinvio della prima udienza di comparizione considerate nel quarto e nel quinto comma dell'art. 168-'bis' cod. proc. civ. non sono riconducibili ad una 'ratio' comune e non puo' dirsi irragionevole la previsione di una deroga alla disciplina del termine di costituzione in giudizio del convenuto. Deve altresi' escludersi l'asserita lesione del diritto di difesa, poiche', come la Corte ha piu' volte affermato, <<la garanzia del diritto di difesa non puo' implicare che sia illegittimo imporre all'esercizio di facolta' o poteri limitazioni temporali, al fine di accelerazione del corso della giustizia>> (ordinanza n. 900 del 1988). - Cfr., pure, S. n. 471/1992, in cui si sottolinea che <<la imposizione di una disciplina generale relativa alla costituzione del convenuto risponde ad evidenti ragioni di certezza, nelle quali si individua quello specifico interesse pubblico che giustifica l'adozione da parte del legislatore di limitazioni temporali immutabili e irreversibili nell'esercizio di facolta' e di poteri processuali>>. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 166 del codice di procedura civile, in relazione agli artt. 167, secondo e terzo comma, 171, secondo comma, e 269, secondo comma, del medesimo codice, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Milano e dal giudice istruttore del Tribunale di Vercelli, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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