Corte costituzionale
Ordinanza n. 456/1997
Corte cost., ord. 30 dicembre 1997, n. 456
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 456/1997
- Data di deposito
- 30 dicembre 1997
- Data di decisione
- 16 dicembre 1997
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:456
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, legge n. 164 del 10 febbraio 1992
- art. 10, legge n. 164 del 10 febbraio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 23944
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25 e 27, secondo comma, Cost., degli artt. 10 e 28 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine) che, rispettivamente, individuano il contenuto dei disciplinari di produzione per i vini a denominazione di origine controllata e sanzionano con la pena della reclusione fino ad un anno e della multa da lire tre milioni a lire diciotto milioni la produzione, la vendita o la distribuzione per il consumo di vini senza i requisiti richiesti per l'uso della denominazione. Invero la previsione di una sanzione penale per le violazioni delle prescrizioni dei disciplinari, prive secondo il giudice rimettente della significativita' minima necessaria a conferire al bene giuridico tutela penale, non appare affatto lesiva del principio di offensivita' in quanto posta a tutela del bene giuridico dell'affidamento del consumatore nella sussistenza di determinati requisiti di qualita' in un prodotto, ed in considerazione di tali garanzie di qualita' non e' irragionevole un trattamento sanzionatorio piu' severo di quello stabilito dall'art. 516 cod. pen. per la vendita come genuine di sostanze alimentari non genuine, ponendosi la normativa sulla denominazione dei vini in termini di specialita' rispetto a quella generale sulla vendita delle sostanze alimentari. Ne' la mancata previsione di una ipotesi attenuata per le violazioni di minor rilievo e' irragionevole esercizio della discrezionalita' del legislatore nella determinazione della pena, posto che la configurazione delle fattispecie criminose e la valutazione delle conseguenze penali appartengono alla politica legislativa con l'unico limite della manifesta irragionevolezza, da escludersi nel caso di specie potendo il giudice adeguare la pena, stabilita tra un minimo ed un massimo, all'effettivo disvalore della condotta. red.: M. Maiella
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 28 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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