Corte costituzionale

Ordinanza n. 440/1997

Corte cost., ord. 23 dicembre 1997, n. 440

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
440/1997
Data di deposito
23 dicembre 1997
Data di decisione
16 dicembre 1997
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:440

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23655

Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, poiche' il rimettente non prende in alcuna considerazione la disposizione dell'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 332 - che ha introdotto nell'art. 299 cod. proc. pen. il comma 3-'ter', a norma del quale, il giudice, <<valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere puo' assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini>> e, se <<l'istanza di revoca o sostituzione e' basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli gia' valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta>> - e le sue <<ricadute applicative>> sulla fattispecie processuale in esame. Peraltro, le soluzioni volte a definire il potere del giudice di acquisire conoscenze nei procedimenti incidentali 'de libertate', in quanto finalizzate ad assicurare l'adozione di provvedimenti che motivatamente incidano sulla liberta' personale, comportano scelte non costituzionalmente vincolate e, quindi, riservate alla discrezionalita' del legislatore; ed infatti, accanto alle soluzioni prospettate nel provvedimento di rinvio, altre possono essere individuate in via interpretativa (v. ordinanza n. 200 del 1991) ed altre ancora potrebbero essere prefigurate 'de iure condendo' (v. sentenza n. 51 del 1997). red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 299 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dalla Corte di assise di Catanzaro, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze