Corte costituzionale
Ordinanza n. 415/1997
Corte cost., ord. 17 dicembre 1997, n. 415
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 415/1997
- Data di deposito
- 17 dicembre 1997
- Data di decisione
- 10 dicembre 1997
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GUIZZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:415
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23916
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649, primo comma, n. 1) del codice penale, nella parte in cui, prevedendo per taluni reati contro il patrimonio una causa di non punibilita' a favore del coniuge <<non legalmente separato>>, include nel proprio ambito di applicazione anche il caso in cui sia in corso un procedimento di separazione personale nel quale siano stati adottati i provvedimenti provvisori da parte del presidente del tribunale a norma dell'art. 708 del c.p.c., ovvero sia stata pronunciata sentenza di separazione non ancora passata in giudicato, sollevata in riferimento agli artt. 3, 29 e 42 Cost., in quanto il giudice 'a quo' non indica gli elementi della concreta fattispecie portata al suo giudizio, limitandosi a prospettare il contrasto tra la norma denunciata e i parametri costituzionali invocati, anche in considerazione che tale carenza di motivazione, in ordine alla incidenza della questione rispetto al giudizio principale, assume ulteriore rilievo in presenza di una prospettazione cumulativa dei casi che il rimettente vorrebbe escludere dall'ambito di applicazione della causa di non punibilita' (procedimento di separazione personale in fase di provvedimenti presidenziali temporanei ex art. 708 c.p.c., ovvero sentenza conclusiva del giudizio ma non ancora definitiva). - S. n. 423/1988 red.: N. Oliva
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 649, primo comma, numero 1) del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29 e 42 della Costituzione, dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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