Corte costituzionale

Ordinanza n. 415/1997

Corte cost., ord. 17 dicembre 1997, n. 415

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
415/1997
Data di deposito
17 dicembre 1997
Data di decisione
10 dicembre 1997
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
GUIZZI
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:415

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23916

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649, primo comma, n. 1) del codice penale, nella parte in cui, prevedendo per taluni reati contro il patrimonio una causa di non punibilita' a favore del coniuge <<non legalmente separato>>, include nel proprio ambito di applicazione anche il caso in cui sia in corso un procedimento di separazione personale nel quale siano stati adottati i provvedimenti provvisori da parte del presidente del tribunale a norma dell'art. 708 del c.p.c., ovvero sia stata pronunciata sentenza di separazione non ancora passata in giudicato, sollevata in riferimento agli artt. 3, 29 e 42 Cost., in quanto il giudice 'a quo' non indica gli elementi della concreta fattispecie portata al suo giudizio, limitandosi a prospettare il contrasto tra la norma denunciata e i parametri costituzionali invocati, anche in considerazione che tale carenza di motivazione, in ordine alla incidenza della questione rispetto al giudizio principale, assume ulteriore rilievo in presenza di una prospettazione cumulativa dei casi che il rimettente vorrebbe escludere dall'ambito di applicazione della causa di non punibilita' (procedimento di separazione personale in fase di provvedimenti presidenziali temporanei ex art. 708 c.p.c., ovvero sentenza conclusiva del giudizio ma non ancora definitiva). - S. n. 423/1988 red.: N. Oliva

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 649, primo comma, numero 1) del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29 e 42 della Costituzione, dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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