Corte costituzionale
Ordinanza n. 402/1997
Corte cost., ord. 11 dicembre 1997, n. 402
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 402/1997
- Data di deposito
- 11 dicembre 1997
- Data di decisione
- 27 novembre 1997
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GUIZZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:402
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, n. 2, legge n. 457 del 5 agosto 1978
- art. 2, comma 1, lett. d), legge della Regione Lombardia n. 91 del 5 dicembre 1983
- art. 22, comma 1, lett. e), legge della Regione Lombardia n. 91 del 5 dicembre 1983
Parametri
Massime
Massima n. 23643
Manifesta inammissibilita' della questione per carenza assoluta di motivazione in ordine alle ragioni che inducono il giudice rimettente a ritenere la perdurante rilevanza della questione, nonostante il CIPE abbia dettato, con la deliberazione del 13 marzo 1995, nuovi criteri generali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, innovando parzialmente la disciplina dei relativi requisiti e dei casi nei quali l'assegnazione puo' costituire oggetto di annullamento o di revoca. (Nella specie, il TAR per la Lombardia ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, secondo comma, n. 2, e 22, primo comma, lett. e), della legge della regione Lombardia 5 agosto 1978, n. 457 - recante "Norme per l'edilizia residenziale pubblica"-, in relazione all'art. 2, primo comma, lett. d), delle legge della medesima regione 5 dicembre 1983, n. 81, sostenendo che le norme censurate, in riferimento ai criteri stabiliti nella deliberazione del CIPE del 19 novembre 1981, contrastano con gli artt. 3, 117 e 118 Cost.). red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e 22, primo comma, lettera e), in relazione all'art. 2, primo comma, lettera d), della legge regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della decadenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 115, 117 e 118 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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