Corte costituzionale
Ordinanza n. 313/1997
Corte cost., ord. 22 ottobre 1997, n. 313
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 313/1997
- Data di deposito
- 22 ottobre 1997
- Data di decisione
- 15 ottobre 1997
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:313
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23514
Manifesta inammissibilita' della questione, la quale concerne una norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima - con la sentenza n. 155 del 1996, successiva all'emissione dell'ordinanza di rimessione - nei sensi prospettati dal giudice 'a quo'. - Cfr. S. nn. 432/1995 e 131/1996. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Cassino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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