Corte costituzionale

Ordinanza n. 310/1997

Corte cost., ord. 16 ottobre 1997, n. 310

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
310/1997
Data di deposito
16 ottobre 1997
Data di decisione
14 ottobre 1997
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:310

Norme oggetto del giudizio

  • art. 44, comma 1, legge della Regione Veneto n. 18 del 6 marzo 1990
  • art. 25, comma 2, legge della Regione Veneto n. 18 del 6 marzo 1990
  • art. 44, comma 2, legge della Regione Veneto n. 18 del 6 marzo 1990
  • art. 25, comma 1, legge della Regione Veneto n. 18 del 6 marzo 1990

Parametri

Massime

Massima n. 23500

E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale di norme della legge della Regione Veneto concernenti la disciplina delle servitu' di pista, sollevata, nel corso di un procedimento penale in cui un legale rappresentante di una societa' concessionaria e' imputato di disobbedienza ai provvedimenti cautelari del giudice civile, in riferimento alla riserva di legge dello Stato sui limiti al diritto di proprieta' ed ai limiti alle competenze regionali. L'ordinanza di rimessione non permette di comprendere come l'eventuale accoglimento della questione potrebbe incidere sull'accertamento della responsabilita' penale dell'imputato, stante che l'illegittimita' costituzionale atterrebbe a fasi logicamente antecedenti al procedimento in cui essa e' stata denunziata. red.: A. Agro'

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 25 e 44 della legge della regione Veneto 6 marzo 1990, n. 18 (Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 della Costituzione, dal pretore di Bassano del Grappa, sezione distaccata di Asiago, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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