Corte costituzionale
Ordinanza n. 310/1997
Corte cost., ord. 16 ottobre 1997, n. 310
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 310/1997
- Data di deposito
- 16 ottobre 1997
- Data di decisione
- 14 ottobre 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:310
Norme oggetto del giudizio
- art. 44, comma 1, legge della Regione Veneto n. 18 del 6 marzo 1990
- art. 25, comma 2, legge della Regione Veneto n. 18 del 6 marzo 1990
- art. 44, comma 2, legge della Regione Veneto n. 18 del 6 marzo 1990
- art. 25, comma 1, legge della Regione Veneto n. 18 del 6 marzo 1990
Parametri
Massime
Massima n. 23500
E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale di norme della legge della Regione Veneto concernenti la disciplina delle servitu' di pista, sollevata, nel corso di un procedimento penale in cui un legale rappresentante di una societa' concessionaria e' imputato di disobbedienza ai provvedimenti cautelari del giudice civile, in riferimento alla riserva di legge dello Stato sui limiti al diritto di proprieta' ed ai limiti alle competenze regionali. L'ordinanza di rimessione non permette di comprendere come l'eventuale accoglimento della questione potrebbe incidere sull'accertamento della responsabilita' penale dell'imputato, stante che l'illegittimita' costituzionale atterrebbe a fasi logicamente antecedenti al procedimento in cui essa e' stata denunziata. red.: A. Agro'
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 25 e 44 della legge della regione Veneto 6 marzo 1990, n. 18 (Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 della Costituzione, dal pretore di Bassano del Grappa, sezione distaccata di Asiago, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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