Corte costituzionale
Ordinanza n. 277/1997
Corte cost., ord. 25 luglio 1997, n. 277
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 277/1997
- Data di deposito
- 25 luglio 1997
- Data di decisione
- 18 luglio 1997
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:277
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 15 luglio 1988
Parametri
Massime
Massima n. 23465
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 3, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 116 Cost., per censurare la norma che prevede che gli atti e i documenti del processo civile notificati ad istanza di parte debbano essere tradotti in lingua italiana a richiesta del destinatario, anche nell'ipotesi in cui questi sia un cittadino di lingua italiana residente fuori della provincia di Bolzano, anziche' prevedere, in tale specifica ipotesi, che gli atti e i documenti originariamente redatti in lingua tedesca siano accompagnati, sin dall'inizio in lingua italiana, poiche' difetta di rilevanza nel giudizio 'a quo', avendo la parte convenuta, residente in altra parte del territorio, eletto domicilio in Bolzano, presso lo studio del difensore, ove le e' stato notificato l'atto di citazione in lingua tedesca. red.: F. Mangano
Massima n. 23501
Ammissibilita' dell'intervento in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano, nel giudizio incidentale di costituzionalita' avente ad oggetto una norma concernente l'uso della lingua tedesca, contenuta in una disposizione approvata ai sensi dell'art. 107 dello Statuto di autonomia, che prevede una speciale procedura nella quale e' chiamata a partecipare la Provincia di Bolzano, la quale, pertanto, risulta titolare di un interesse giuridicamente rilevante. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 3, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 116 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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