Corte costituzionale

Ordinanza n. 277/1997

Corte cost., ord. 25 luglio 1997, n. 277

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
277/1997
Data di deposito
25 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:277

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 15 luglio 1988

Parametri

Massime

Massima n. 23465

Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 3, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 116 Cost., per censurare la norma che prevede che gli atti e i documenti del processo civile notificati ad istanza di parte debbano essere tradotti in lingua italiana a richiesta del destinatario, anche nell'ipotesi in cui questi sia un cittadino di lingua italiana residente fuori della provincia di Bolzano, anziche' prevedere, in tale specifica ipotesi, che gli atti e i documenti originariamente redatti in lingua tedesca siano accompagnati, sin dall'inizio in lingua italiana, poiche' difetta di rilevanza nel giudizio 'a quo', avendo la parte convenuta, residente in altra parte del territorio, eletto domicilio in Bolzano, presso lo studio del difensore, ove le e' stato notificato l'atto di citazione in lingua tedesca. red.: F. Mangano

Massima n. 23501

Ammissibilita' dell'intervento in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano, nel giudizio incidentale di costituzionalita' avente ad oggetto una norma concernente l'uso della lingua tedesca, contenuta in una disposizione approvata ai sensi dell'art. 107 dello Statuto di autonomia, che prevede una speciale procedura nella quale e' chiamata a partecipare la Provincia di Bolzano, la quale, pertanto, risulta titolare di un interesse giuridicamente rilevante. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 3, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 116 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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