Corte costituzionale
Ordinanza n. 269/1997
Corte cost., ord. 23 luglio 1997, n. 269
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 269/1997
- Data di deposito
- 23 luglio 1997
- Data di decisione
- 18 luglio 1997
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:269
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge della Regione Liguria n. 27 del 11 settembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 23451
La norma della Regione Liguria che stabilisce il pagamento di una tariffa per il controllo, effettuato da esperti micologi dell'unita' sanitaria locale, dei funghi epigei spontanei destinati alla vendita (restando gratuito il controllo dei funghi destinati al consumo diretto) non e' in contrasto con principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 117 Cost.), giacche' dalla legislazione statale in materia sanitaria e di commercio delle sostanze alimentari (art. 42 del testo unico delle leggi sanitarie) non e' dato ricavare un principio fondamentale di gratuita' delle prestazioni rese nell'interesse di privati. Ne' la disposizione denunciata e' censurabile in riferimento agli artt. 23 e 119 Cost., in quanto non configura un tributo regionale la percezione di un compenso a parziale copertura dei costi per prestazioni erogate nell'interesse del richiedente; ne' il pagamento di una tariffa stabilito da una legge regionale in una materia attribuita alla competenza della Regione viola la riserva di legge per l'imposizione di prestazioni patrimoniali. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 23, 117 e 119 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Liguria 11 settembre 1991, n. 27) - Sul principio secondo il quale la percezione di un compenso a parziale copertura dei costi per prestazioni erogate nell'interesse del richiedente non configura un tributo regionale, v. S. n. 105/1995; Nel senso che l'imposizione di una prestazione patrimoniale operata da una legge regionale e' costituzionalmente legittima, in via di principio, v. S. n. 180/1996. Sulla inesistenza di un principio di gratuita' delle prestazioni rese nell'interesse di privati, v. S. n. 105/1995. red.: S. Evangelista
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della regione Liguria 11 settembre 1991, n. 27 (Norme in materia di commercializzazione dei funghi epigei spontanei), sollevata, in riferimento agli artt. 23, 117 e 119 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997. Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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