Corte costituzionale

Ordinanza n. 269/1997

Corte cost., ord. 23 luglio 1997, n. 269

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
269/1997
Data di deposito
23 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:269

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge della Regione Liguria n. 27 del 11 settembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 23451

La norma della Regione Liguria che stabilisce il pagamento di una tariffa per il controllo, effettuato da esperti micologi dell'unita' sanitaria locale, dei funghi epigei spontanei destinati alla vendita (restando gratuito il controllo dei funghi destinati al consumo diretto) non e' in contrasto con principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 117 Cost.), giacche' dalla legislazione statale in materia sanitaria e di commercio delle sostanze alimentari (art. 42 del testo unico delle leggi sanitarie) non e' dato ricavare un principio fondamentale di gratuita' delle prestazioni rese nell'interesse di privati. Ne' la disposizione denunciata e' censurabile in riferimento agli artt. 23 e 119 Cost., in quanto non configura un tributo regionale la percezione di un compenso a parziale copertura dei costi per prestazioni erogate nell'interesse del richiedente; ne' il pagamento di una tariffa stabilito da una legge regionale in una materia attribuita alla competenza della Regione viola la riserva di legge per l'imposizione di prestazioni patrimoniali. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 23, 117 e 119 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Liguria 11 settembre 1991, n. 27) - Sul principio secondo il quale la percezione di un compenso a parziale copertura dei costi per prestazioni erogate nell'interesse del richiedente non configura un tributo regionale, v. S. n. 105/1995; Nel senso che l'imposizione di una prestazione patrimoniale operata da una legge regionale e' costituzionalmente legittima, in via di principio, v. S. n. 180/1996. Sulla inesistenza di un principio di gratuita' delle prestazioni rese nell'interesse di privati, v. S. n. 105/1995. red.: S. Evangelista

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della regione Liguria 11 settembre 1991, n. 27 (Norme in materia di commercializzazione dei funghi epigei spontanei), sollevata, in riferimento agli artt. 23, 117 e 119 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997. Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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