Corte costituzionale

Ordinanza n. 254/1997

Corte cost., ord. 18 luglio 1997, n. 254

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
254/1997
Data di deposito
18 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:254

Norme oggetto del giudizio

  • art. 123, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988

Parametri

Massime

Massima n. 23417

E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 123, comma 4, d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, l. 4 ottobre 1986 n. 657), giacche' il dato di riferimento adottato per individuare il diritto ad essere assunti dalle nuove concessionarie del servizio puo' considerarsi espressivo sia dell'entita' delle riscossioni, sia del reddito conseguito dall'esattore; in quanto, comunque, il criterio accolto e' frutto di scelte discrezionali del legislatore, al quale soltanto spetta di stabilire non solo in ordine all'"an", ma anche in ordine ai presupposti del diritto all'assunzione; ed in quanto l'art. 4 Cost. e' disposizione che non offre una garanzia costituzionale in ordine alla conservazione del posto di lavoro ove siano intervenuti (come nel caso di specie) mutamenti nelle situazioni giuridiche ed economiche, su cui il rapporto di lavoro risulti fondato, mentre l'art. 35 Cost. enuncia solo un principio generale di garanzia del lavoro, demandando al legislatore, in concreto, la disciplina delle varie forme di attivita' lavorative. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 123, comma 4, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dal pretore del circondario di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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