Corte costituzionale

Ordinanza n. 185/1997

Corte cost., ord. 18 giugno 1997, n. 185

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
185/1997
Data di deposito
18 giugno 1997
Data di decisione
5 giugno 1997
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:185

Norme oggetto del giudizio

  • art. 201, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 55, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 54, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 23373

Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, sollevate l'una in via subordinata all'altra, delle quali, la principale difetta di rilevanza nel giudizio 'a quo', e la subordinata difetta dei necessari requisiti di chiarezza, essendo formulata in termini complessi e contraddittori (nella specie, il giudice rimettente censura, in riferimento agli artt. 3, 36 e 45 della Costituzione, gli artt. 201, 54 e 55 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui, nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, non estende il privilegio al credito per interessi delle societa' cooperative agricole di produzione e lavoro, laddove il giudizio 'a quo', di opposizione allo stato passivo, non riguarda una cooperativa agricola di produzione e lavoro, ovvero a tutte le cooperative agricole, come quella interessata dal giudizio 'a quo', benche' cio' comporterebbe un'interpretazione degli invocati parametri dell'art. 36 e 45 della Costituzione, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale). red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 201, 54 e 55 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 45 della Costituzione, dal tribunale di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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