Corte costituzionale
Ordinanza n. 172/1997
Corte cost., ord. 7 giugno 1997, n. 172
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 172/1997
- Data di deposito
- 7 giugno 1997
- Data di decisione
- 6 giugno 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:172
Parametri
- art. 75, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 39, legge n. 352 del 25 maggio 1970
- art. 48, Costituzione
Massime
Massima n. 23290
E' inammissibile, in difetto del requisito oggettivo della esistenza della "materia di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato" -con conseguente assorbimento di ogni altra questione- il ricorso, proposto dai promotori e presentatori dei 'referendum' abrogativi, indetti per il 15 giugno 1997, in tema di esercizio della caccia e di obiezione di coscienza, nei confronti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con il quale, in seguito alla trasmissione alla Camera dei deputati di proposte di legge approvate, nelle suddette materie, dal Senato, e all'iniziato esame delle stesse da parte della Camera, si richiede di dichiarare che non spetta alle Camere approvare, nell'imminenza della consultazione, leggi che incidano nelle materie oggetto dei quesiti referendari. Come la Corte ha gia' avuto occasione di affermare, infatti, anche in pendenza di un procedimento di 'referendum' abrogativo, sia nella fase iniziale, sia nel corso degli accertamenti sulla legittimita' e ammissibilita' delle richieste, sia successivamente alla stessa indizione del 'referendum', le Camere conservano la loro potesta' legislativa, con la conseguenza che il procedimento legislativo, in quanto tale non puo' - ne' per effetto della legge con cui si conclude, ne', quindi, a maggior ragione, per effetto degli atti anteriori alla sua approvazione - entrare in conflitto con le attribuzioni del comitato promotore dei 'referendum': attribuzioni che peraltro, in tutta la loro possibile estensione, trovano piena garanzia, in caso di sopravvenienza di nuove normative nelle materie investite dai quesiti referendari, negli accertamenti da compiersi dall'Ufficio centrale per il 'referendum' ai sensi dell'art. 39, legge n. 352 del 1970 (come modificato dalla sentenza n. 68 del 1978). E' chiaro inoltre - a parte che la materia del conflitto difetta anche in relazione alla lamentata interferenza sul giudizio dell'Ufficio centrale, in ordine al quale sarebbe semmai tale organo il soggetto legittimato a dolersi - che con le prospettate eventuali difficolta' nello svolgimento delle operazioni referendarie derivanti dai tempi delle attivita' legislative, si ipotizzano inconvenienti operativi a cui la Corte -come anche si e' gia' rilevato- non potrebbe comunque porre rimedio. - Cfr. S. nn. 68/1978 e 45/1983. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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