Corte costituzionale
Ordinanza n. 103/1997
Corte cost., ord. 18 aprile 1997, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 103/1997
- Data di deposito
- 18 aprile 1997
- Data di decisione
- 7 aprile 1997
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:103
Norme oggetto del giudizio
- art. 27, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
Parametri
Massime
Massima n. 23220
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - a prescindere dalla non pertinenza al caso di specie del parametro costituzionale dell'art. 97, evocato dal giudice 'a quo' - la disciplina dell'art. 27 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, oggetto di censura, costituisce una coerente attuazione dell'esigenza primaria del recupero del minore, consentendo una rapida uscita dello stesso dal processo, prima e indipendentemente dall'udienza preliminare. Peraltro, il prevalente interesse del minore ad una rapida definizione del procedimento esclude che la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto si traduca in un trattamento di sfavore rispetto agli imputati per i quali il Pubblico Ministero abbia presentato una richiesta di rinvio a giudizio, anche in vista di un proscioglimento all'udienza preliminare, comunque posposto nel tempo. - V.,'ex plurimis', O. n. 7/1997, 275/1996, 159/1996, 147/1996, 99/1996, 257/1995, 39/1995, nonche' S. nn. 84/1996 e 313/1995, nelle quali la Corte ha affermato che "i precetti dell'art. 97 Cost., pur riferendosi anche all'amministrazione della giustizia, attengono esclusivamente all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non si estendono all'esercizio della funzione giurisdizionale". - V., inoltre, S. n. 135/1995, nella quale e' stato espressamente precisato che l'esigenza primaria del recupero del minore puo' tradursi in istituti e meccanismi volti a fare concludere il processo in modi e con contenuti diversi dal processo penale ordinario, tra i quali rientra la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 2, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni di L'Aquila, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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