Corte costituzionale

Sentenza n. 87/1996

Corte cost., sent. 28 marzo 1996, n. 87

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
87/1996
Data di deposito
28 marzo 1996
Data di decisione
25 marzo 1996
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:87

Norme oggetto del giudizio

  • art. 114, comma 1, lett. c), decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
  • art. 123, comma 2, lett. h), decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
  • art. 16, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995

Parametri

Massime

Massima n. 22257

Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso in via principale da una Regione non e' impedito a quest'ultima dedurre censure attinenti alla lesione dell'art. 76 Cost., quando i principi o i criteri che si assumono violati siano volti a salvaguardare le sue competenze. - S. nn. 272/1988 e 183/1987. red.: S. Di Palma

Massima n. 22258

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., in relazione agli artt. 115 e 117 Cost., 4, comma 2, lett. a) e b) l. 23 ottobre 1992, n. 421 e 3 l. 8 giugno 1990, n. 142, l'art. 114, comma 1, lett. c) d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) - che dispone l'approvazione con regolamento governativo dello schema relativo alla relazione previsionale e programmatica degli enti locali - in quanto ha omesso di prevedere un procedimento di approvazione dello schema della relazione stessa articolato in maniera tale da assicurare la sostanziale partecipazione in esso delle Regioni, secondo modalita' la cui scelta e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore. red.: S. Di Palma

Massima n. 22259

Non sono fondate, con riferimento agli artt. 76, 115, 117 e 128 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 16 e 123, comma 1, lett, h) d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), in quanto le disposizioni impugnate non sono lesive delle attribuzioni delle Regioni. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 114, primo comma, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali);

Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 123, primo comma, lettera h), del medesimo decreto legislativo n. 77 del 1995, sollevate, in riferimento agli artt. 76, 115, 117 e 128 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.

Il presidente: Ferri

Il redattore: Vari Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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