Corte costituzionale
Sentenza n. 87/1996
Corte cost., sent. 28 marzo 1996, n. 87
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 87/1996
- Data di deposito
- 28 marzo 1996
- Data di decisione
- 25 marzo 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:87
Norme oggetto del giudizio
- art. 114, comma 1, lett. c), decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
- art. 123, comma 2, lett. h), decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
- art. 16, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 32, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 34, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, legge n. 142 del 8 giugno 1990
- art. 4, comma 2, lett. b), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 4, comma 2, lett. a), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 117, Costituzione
- art. 115, Costituzione
- art. 128, Costituzione
Massime
Massima n. 22257
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso in via principale da una Regione non e' impedito a quest'ultima dedurre censure attinenti alla lesione dell'art. 76 Cost., quando i principi o i criteri che si assumono violati siano volti a salvaguardare le sue competenze. - S. nn. 272/1988 e 183/1987. red.: S. Di Palma
Massima n. 22258
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., in relazione agli artt. 115 e 117 Cost., 4, comma 2, lett. a) e b) l. 23 ottobre 1992, n. 421 e 3 l. 8 giugno 1990, n. 142, l'art. 114, comma 1, lett. c) d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) - che dispone l'approvazione con regolamento governativo dello schema relativo alla relazione previsionale e programmatica degli enti locali - in quanto ha omesso di prevedere un procedimento di approvazione dello schema della relazione stessa articolato in maniera tale da assicurare la sostanziale partecipazione in esso delle Regioni, secondo modalita' la cui scelta e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore. red.: S. Di Palma
Massima n. 22259
Non sono fondate, con riferimento agli artt. 76, 115, 117 e 128 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 16 e 123, comma 1, lett, h) d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), in quanto le disposizioni impugnate non sono lesive delle attribuzioni delle Regioni. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 114, primo comma, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali);
Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 123, primo comma, lettera h), del medesimo decreto legislativo n. 77 del 1995, sollevate, in riferimento agli artt. 76, 115, 117 e 128 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Vari Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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