Corte costituzionale
Sentenza n. 83/1996
Corte cost., sent. 19 marzo 1996, n. 83
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 83/1996
- Data di deposito
- 19 marzo 1996
- Data di decisione
- 7 marzo 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:83
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge della Regione Lazio n. 1 del 3 gennaio 1986
Parametri
Massime
Massima n. 22510
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 3, primo comma, 42, terzo comma, e 117, primo comma, della costituzione, dell'art. 4 della legge della Regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1, nella parte in cui comporta che nel caso di liquidazione degli usi civici mediante imposizione di canone, quest'ultimo debba essere calcolato in misura corrispondente al valore venale del terreno, anziche' al valore dei diritti, come dispone l'art. 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, avente valore di principio fondamentale, in quanto la norma impugnata, contrariamente a quanto ritiene il giudice 'a quo' sulla base del duplice erroneo presupposto, della vincolativita' della "prassi amministrativa" rispetto all'interpretazione giudiziale, per un verso, e, per altro verso, della antinomia dei criteri di calcolo indicati dalla legge regionale impugnata rispetto a quelli fissati dalla legge statale, va interpretata come una norma che somministra una regola non gia' sostitutiva, bensi' integrativa della legge statale, limitandosi a precisare che l'incremento di valore prodotto da una sopravvenuta destinazione edificatoria (a differenza di quello prodotto dalle migliorie apportate dal proprietario) non va dedotto dal valore del fondo ai fini del calcolo del compenso, il quale comunque seguira' le regole poste dalla legge statale. - Sul valore della prassi amministrativa, v. S. nn. 86/1982 e 177/1973. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Commissario per la liquidazione degli usi civici della Toscana, del Lazio e dell'Umbria con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Conusulta, il 7 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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