Corte costituzionale
Sentenza n. 82/1996
Corte cost., sent. 19 marzo 1996, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 82/1996
- Data di deposito
- 19 marzo 1996
- Data di decisione
- 7 marzo 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:82
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 23731
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 l. 16 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui, per effetto del rinvio alle norme di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato (artt. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e 6 r.d. 17 agosto 1907, n. 642), non consente alla parte di stare in giudizio con l'assistenza di un difensore munito di procura generale alle liti. La questione e' basata sul presupposto, erroneo, che la rappresentanza processuale, quale prevista nel sistema di diritto processuale amministrativo (nella specie per i giudizi avanti ai Tribunali amministrativi regionali), si concreti in un ostacolo alla difesa giudiziale degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi, ostacolo non sussistente nel processo civile (in particolare nei gradi di merito). Premesso che il processo amministrativo assicura, quanto alla rappresentanza processuale, una serie di alternative piu' ampie rispetto al processo civile, in quanto non vi e' una previsione generale di necessita' di conferimento di rappresentanza al difensore e che non sussiste la necessita' di differenziare, in ordine al conferimento della procura, la disciplina dei procedimenti di primo grado rispetto a quelli di grado superiore, come avviene nell'ambito del processo civile, non esiste un principio di necessaria uniformita' di regole processuali tra i diversi tipi di processo, essendo il legislatore libero di regolare in modo non rigorosamente uniforme i modi della tutela giurisdizionale a condizione che non siano vulnerati i principi fondamentali di garanzia ed effettivita' della tutela medesima. - Cfr. sent. nn. 251/1989, 38/1988 e 49/1979.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza 11 novembre 1994.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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