Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1996

Corte cost., sent. 15 marzo 1996, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
71/1996
Data di deposito
15 marzo 1996
Data di decisione
7 marzo 1996
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:71

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22225

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma secondo, Cost., gli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice, in quanto - postoche' il rispetto del "principio di assorbimento" (che rappresenta il punto di equilibrio circa l'autonomia del provvedimento incidentale di liberta' rispetto a quello di merito) implica che, soltanto ove intervenga una decisione che in ogni caso contenga in se' una valutazione del merito di incisivita' tale da assorbire l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, puo' dirsi ragionevolmente precluso il riesame di tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnazione proposta attraverso i provvedimenti 'de libertate' - il decreto che dispone il giudizio, comportando in presenza di prova insufficiente o contraddittoria, una deliberazione del merito orientata soltanto alla necessita' del dibattimento, non puo' ritenersi in alcun modo assorbente rispetto alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fondamento dell'adozione e del mantenimento delle misure cautelari personali e, quindi, preclusivo del relativo esame in sede di impugnazione 'de libertate', avente ad oggetto la tutela del bene primario della liberta' personale. - Cass. S.U. pen. nn. 36/1995; 38/1995. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze