Corte costituzionale
Sentenza n. 7/1996
Corte cost., sent. 18 gennaio 1996, n. 7
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 7/1996
- Data di deposito
- 18 gennaio 1996
- Data di decisione
- 6 dicembre 1995
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:7
Norme oggetto del giudizio
- mozione di sfiducia del Senato del 4 luglio 1994
- atto di promulgazione del Senato
- decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 1995
Parametri
Massime
Massima n. 23830
Spetta a ciascuna Camera approvare una mozione di sfiducia anche nei confronti di un singolo Ministro e, pertanto, spettava al Senato approvare la mozione di sfiducia nei confronti del Ministro di grazia e giustizia votata il 19 ottobre 1995. Il fatto che l'istituto della sfiducia individuale non sia stato tradotto in una espressa previsione non porta a farlo ritenere fuori dal quadro costituzionale. La Costituzione, nel prevedere, all'art. 95, secondo comma, la responsabilita' collegiale e la responsabilita' individuale, conferisce sostanza alla responsabilita' politica dei ministri, nella duplice veste di componenti della compagine governativa da un canto e di vertici dei rispettivi dicasteri dall'altro. L'attivita' collegiale del Governo e l'attivita' individuale del singolo ministro - svolgendosi in armonica correlazione - si raccordano all'unitario obiettivo della realizzazione dell'indirizzo politico a determinare il quale concorrono Parlamento e Governo: la collegialita' stessa e' metodo dell'azione dell'esecutivo che puo' essere infranto proprio dal comportamento dissonante del singolo, e il recupero dell'unitarieta' di indirizzo puo' essere favorito proprio dal ricorso, quando una delle Camere lo ritenga opportuno, all'istituto della sfiducia individuale. La sfiducia - quali che ne possano essere le varianti, di atto indirizzato al Governo ovvero al singolo ministro - comporta un giudizio soltanto politico; e, in ogni caso, la doglianza con la quale il ricorrente deduce che si sarebbe fatto ricorso all'istituto della mozione di sfiducia in vista di un risultato improprio, si risolve in una prospettazione di per se' inammissibile, perche' presuppone la sindacabilita' nelle ragioni e nel fine dell'iniziativa assunta dal Senato. L'atto oggetto del ricorso contiene valutazioni del Senato che, proprio perche' espressione della politicita' dei giudizi a quest'ultimo spettanti, si sottraggono, in questa sede, a qualsiasi controllo attinente al profilo teleologico. Nel caso della mozione di sfiducia, si tratta di un atto che va annoverato fra gli strumenti funzionali al ruolo proprio delle Camere di verificare la consonanza con il Governo rispetto all'indirizzo politico, il cui svolgimento spetta a quest'ultimo; ruolo che muove dall'approvazione del programma governativo e che, attraverso successive specificazioni, integrazioni ed anche modifiche degli orientamenti dettati, si traduce in un apprezzamento continuo e costante dell'attivita' svolta.
Massima n. 23831
Spetta al Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sostituire il Ministro nei cui confronti una Camera abbia approvato una mozione di sfiducia, quando questi non si sia dimesso e, pertanto, spettava al Presidente della Repubblica adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il decreto col quale e' stata conferita al medesimo Presidente del Consiglio dei Ministri la titolarita' 'ad interim' del Ministero di grazia e giustizia, in sostituzione del Ministro, nei cui confronti il Senato aveva approvato la mozione di sfiducia. Il venir meno della fiducia del Parlamento, presupposto indefettibile per la permanenza in carica del Governo e dei Ministri, da' luogo, per il Governo, all'obbligo di dimissioni, che si configurano come atto dovuto in base ad una regola fondamentale del regime parlamentare: benche' non espressamente previsto, esso discende, oltre che dal principio sancito dal primo comma dell'art. 94 Cost., dall'argomento desumibile a contrario dal quarto comma, secondo il quale <<il voto di una o di entrambe le Camere su proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni>>. Ma poiche' la revoca della fiducia, che esaurisce i suoi effetti nell'ambito del rapporto Parlamento-Governo, non comporta la caducazione dell'atto di nomina, in mancanza delle dimissioni, il Presidente della Repubblica, nell'esercizio dei poteri tipici del ruolo suo proprio di garante della Costituzione, all'esito di un procedimento complesso - attivato dalla presa d'atto della sfiducia espressa dal Parlamento nei confronti del Ministro della giustizia, e su iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri -, investito della proposta di sostituzione, solleva il Ministro dall'incarico e provvede alla sua sostituzione in conformita'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che:
a) spetta a ciascuna Camera approvare una mozione di sfiducia anche nei confronti di un singolo ministro e, pertanto, spettava al Senato approvare la mozione di sfiducia nei confronti del Ministro di grazia e giustizia votata il 19 ottobre 1995;
b) spetta al Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sostituire il ministro nei cui confronti una Camera abbia approvato una mozione di sfiducia, quando questi non si sia dimesso e, pertanto, spettava al Presidente della Repubblica adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il decreto del 19 ottobre 1995, col quale è stata conferita al medesimo Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità ad interim del Ministero di grazia e giustizia in sostituzione del ministro nei cui confronti il Senato aveva approvato la mozione di sfiducia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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