Corte costituzionale
Sentenza n. 61/1996
Corte cost., sent. 28 febbraio 1996, n. 61
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 61/1996
- Data di deposito
- 28 febbraio 1996
- Data di decisione
- 22 febbraio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:61
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
- art. 82, comma 3, codice di procedura civile
- legge n. 36 del 22 gennaio 1934
Parametri
Massime
Massima n. 22332
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (conv., con modificazioni, nella l. 22 gennaio 1934, n. 36), il quale prevede che i procuratori legali possano esercitare la professione esclusivamente davanti agli uffici giudiziari del distretto di Corte d'appello in cui e' compreso l'ordine circondariale al quale sono assegnati (oltre che davanti al Tribunale amministrativo regionale competente nel medesimo distretto), in quanto - posto che la garanzia del diritto al lavoro (art. 4 Cost.) non deve essere intesa nel senso che non sia consentito al legislatore ordinario di regolarne l'esercizio, e considerato che i limiti territoriali alla competenza dei procuratori legali assicurano una piu' razionale disciplina del diritto di difesa - non puo' ravvisarsi alcun contrasto con il principio di eguaglianza per la presunta differente disciplina dettata per la competenza territoriale degli avvocati o procuratori di un altro Stato della Comunita' europea e dei procuratori italiani, data la non omogeneita' delle situazioni poste a confronto. Invero, nella fattispecie, la comparazione va posta non con l'ipotesi di avvocato comunitario temporaneamente esercente in Italia, svincolato dalla territorialita', ma con quella, diversa ed in rapporto di reciproca esclusione con la prima, di avvocato comunitario stabilmente esercente in Italia in base al c.d. <<diritto di stabilimento>>, soggetto alla disciplina nazionale, che comprende, tra l'altro, il principio della territorialita' e l'obbligo della iscrizione in apposito albo in Italia. Ne consegue, altresi', la non fondatezza, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, delle censure relative all'art. 82, terzo comma, cod. proc. civ., essendo le stesse prive di valenza autonoma. - S. nn. 54/1977 e 54/1966. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Monza, con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Monza con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1996.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1996.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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