Corte costituzionale
Sentenza n. 387/1996
Corte cost., sent. 5 novembre 1996, n. 387
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 387/1996
- Data di deposito
- 5 novembre 1996
- Data di decisione
- 17 ottobre 1996
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:387
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 8, legge n. 515 del 10 dicembre 1993
- art. 13, comma 3, legge n. 515 del 10 dicembre 1993
- art. 14, comma 4, legge n. 515 del 10 dicembre 1993
- art. 14, comma 1, legge n. 515 del 10 dicembre 1993
- art. 14, comma 3, legge n. 515 del 10 dicembre 1993
- art. 14, comma 5, legge n. 515 del 10 dicembre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 22960
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate dal Collegio centrale di garanzia elettorale in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 Cost., degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5, e 15, comma 8, della legge 10 dicembre 1993 n. 515 (in tema di disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), laddove non prevedono che nel procedimento dinanzi ai Collegi regionali di garanzia elettorale vi sia un soggetto terzo, in posizione autonoma e distinta, il quale provveda agli accertamenti ed alle contestazioni di competenza del Collegio stesso nonche' all'impugnativa delle decisioni di quest'ultimo davanti al Collegio centrale, in quanto - premesso che detti Collegi non sono qualificabili come giudici in senso soggettivo, mancando sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello strutturale, un nesso organico di compenetrazione istituzionale che consenta di ritenerli sezioni specializzate degli uffici giudiziari presso cui sono istituiti - il riconoscimento della legittimazione dell'organo rimettente a sollevare questioni di costituzionalita' presupporrebbe necessariamente che l'attivita' applicativa della legge, da parte sua, fosse di tipo giurisdizionale, ed avesse quindi anche l'attributo della definitivita', nel senso dell'idoneita' a divenire irrimediabile attraverso l'assunzione di un'efficacia analoga a quella del giudicato; attributo che, nella specie, non sussiste, perche' avverso l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui si discute nel procedimento 'a quo' e' prevista l'opposizione di fronte al pretore ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981, n. 689, cui fa espresso rinvio l'art. 15, comma 15 della legge n. 515 del 1993. Ed e' appunto tale giudizio di opposizione, che si conclude con sentenza ricorribile in Cassazione, la sede nella quale deve trovare attuazione il principio di costituzionalita', secondo cui il controllo da parte della Corte deve coprire nella misura piu' ampia possibile l'ordinamento giuridico. - Sulla legge n. 515 del 1993, cfr., altresi', S. n. 52/1996. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione, dal Collegio centrale di garanzia elettorale, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 novembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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