Corte costituzionale

Sentenza n. 387/1996

Corte cost., sent. 5 novembre 1996, n. 387

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
387/1996
Data di deposito
5 novembre 1996
Data di decisione
17 ottobre 1996
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:387

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 8, legge n. 515 del 10 dicembre 1993
  • art. 13, comma 3, legge n. 515 del 10 dicembre 1993
  • art. 14, comma 4, legge n. 515 del 10 dicembre 1993
  • art. 14, comma 1, legge n. 515 del 10 dicembre 1993
  • art. 14, comma 3, legge n. 515 del 10 dicembre 1993
  • art. 14, comma 5, legge n. 515 del 10 dicembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 22960

Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate dal Collegio centrale di garanzia elettorale in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 Cost., degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5, e 15, comma 8, della legge 10 dicembre 1993 n. 515 (in tema di disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), laddove non prevedono che nel procedimento dinanzi ai Collegi regionali di garanzia elettorale vi sia un soggetto terzo, in posizione autonoma e distinta, il quale provveda agli accertamenti ed alle contestazioni di competenza del Collegio stesso nonche' all'impugnativa delle decisioni di quest'ultimo davanti al Collegio centrale, in quanto - premesso che detti Collegi non sono qualificabili come giudici in senso soggettivo, mancando sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello strutturale, un nesso organico di compenetrazione istituzionale che consenta di ritenerli sezioni specializzate degli uffici giudiziari presso cui sono istituiti - il riconoscimento della legittimazione dell'organo rimettente a sollevare questioni di costituzionalita' presupporrebbe necessariamente che l'attivita' applicativa della legge, da parte sua, fosse di tipo giurisdizionale, ed avesse quindi anche l'attributo della definitivita', nel senso dell'idoneita' a divenire irrimediabile attraverso l'assunzione di un'efficacia analoga a quella del giudicato; attributo che, nella specie, non sussiste, perche' avverso l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui si discute nel procedimento 'a quo' e' prevista l'opposizione di fronte al pretore ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981, n. 689, cui fa espresso rinvio l'art. 15, comma 15 della legge n. 515 del 1993. Ed e' appunto tale giudizio di opposizione, che si conclude con sentenza ricorribile in Cassazione, la sede nella quale deve trovare attuazione il principio di costituzionalita', secondo cui il controllo da parte della Corte deve coprire nella misura piu' ampia possibile l'ordinamento giuridico. - Sulla legge n. 515 del 1993, cfr., altresi', S. n. 52/1996. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione, dal Collegio centrale di garanzia elettorale, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 novembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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