Corte costituzionale

Sentenza n. 384/1996

Corte cost., sent. 5 novembre 1996, n. 384

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
384/1996
Data di deposito
5 novembre 1996
Data di decisione
14 ottobre 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:384

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22933

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 294, comma 6, cod. proc. pen. (come novellato dall'art. 11 l. 8 agosto 1995, n. 332) - nella parte in cui non prescrive che anche l'interrogatorio ad opera del pubblico ministero della persona arrestata nella flagranza del reato, al pari del (gia' previsto) interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, non possa procedere l'interrogatorio del giudice per le indagini preliminari - in quanto, sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza - posto che l'interrogatorio (dell'arrestato), al quale puo' procedere 'ex' art. 388 cod. proc. pen. il p.m., ha una sua peculiarita', rispetto a quello ordinario (dell'indagato) ('ex' art. 364 cod. proc. pen.) ed a quello del soggetto sottoposto a misura cautelare ('ex' art. 294 cod. proc. pen.), rappresentata dal fatto che esso persegue una finalita' (oltre che investigativa) anche di garanzia alla luce della potesta', attribuita al p.m., di immediata liberazione dell'arrestato (artt. 389 cod. proc. pen. e 121 disp. att. cod. proc. pen.); e che l'interrogatorio dell'indagato in stato di custodia cautelare ad opera del g.i.p. (art. 294 cod. proc. pen.) non e' pienamente equiparabile a quello dell'arrestato da parte del g.i.p. medesimo in sede di udienza di convalida ('ex' art. 391 cod. proc. pen.), il primo perseguendo lo scopo di valutare se permangono le condizioni di applicabilita' e le esigenze cautelari previste dagli artt. 273-275 cod. proc. pen. ed il secondo quello di verificare se sussistono o meno le (del tutto diverse) condizioni che legittimano l'arresto - la non assimilabilita', da una parte, dell'interrogatorio del g.i.p. in sede di verifica della persistenza delle condizioni e delle esigenze della misura cautelare con l'interrogatorio del medesimo giudice in sede di giudizio sulla richiesta di convalida dell'arresto non accompagnata da richiesta di misura cautelare, e, d'altra parte, dell'ordinario interrogatorio del p.m. (art. 364 cod. proc. pen.) con quello, ad opera del medesimo organo, dell'arrestato (art. 388 cod. proc. pen.), rende insussistente tra le due situazioni comparate (interrogatorio dell'arrestato da parte del p.m. e del g.i.p. e interrogatorio dell'indagato in stato di custodia cautelare da parte dei medesimi organi), al di la' della loro innegabile contiguita', un'identita' sostanziale tale da imporre, per il rispetto del principio di eguaglianza, la medesima disciplina in ordine alla loro scansione temporale. - O. n. 267/1996. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 6, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 novembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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