Corte costituzionale
Sentenza n. 384/1996
Corte cost., sent. 5 novembre 1996, n. 384
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 384/1996
- Data di deposito
- 5 novembre 1996
- Data di decisione
- 14 ottobre 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:384
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, legge n. 332 del 8 agosto 1995
- art. 294, comma 6, codice di procedura penale
Parametri
- art. 294, codice di procedura penale (nuovo)
- art. 3, Costituzione
- art. 284, codice di procedura penale (nuovo)
- art. 389, codice di procedura penale (nuovo)
- art. 20, legge n. 332 del 8 agosto 1995
- art. 24, Costituzione
- art. 388, codice di procedura penale (nuovo)
- art. 391, codice di procedura penale (nuovo)
- art. 121, codice di procedura penale (disp. att. del nuovo)
- art. 13, Costituzione
- art. 364, codice di procedura penale (nuovo)
- art. 386, comma 5, codice di procedura penale (nuovo)
Massime
Massima n. 22933
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 294, comma 6, cod. proc. pen. (come novellato dall'art. 11 l. 8 agosto 1995, n. 332) - nella parte in cui non prescrive che anche l'interrogatorio ad opera del pubblico ministero della persona arrestata nella flagranza del reato, al pari del (gia' previsto) interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, non possa procedere l'interrogatorio del giudice per le indagini preliminari - in quanto, sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza - posto che l'interrogatorio (dell'arrestato), al quale puo' procedere 'ex' art. 388 cod. proc. pen. il p.m., ha una sua peculiarita', rispetto a quello ordinario (dell'indagato) ('ex' art. 364 cod. proc. pen.) ed a quello del soggetto sottoposto a misura cautelare ('ex' art. 294 cod. proc. pen.), rappresentata dal fatto che esso persegue una finalita' (oltre che investigativa) anche di garanzia alla luce della potesta', attribuita al p.m., di immediata liberazione dell'arrestato (artt. 389 cod. proc. pen. e 121 disp. att. cod. proc. pen.); e che l'interrogatorio dell'indagato in stato di custodia cautelare ad opera del g.i.p. (art. 294 cod. proc. pen.) non e' pienamente equiparabile a quello dell'arrestato da parte del g.i.p. medesimo in sede di udienza di convalida ('ex' art. 391 cod. proc. pen.), il primo perseguendo lo scopo di valutare se permangono le condizioni di applicabilita' e le esigenze cautelari previste dagli artt. 273-275 cod. proc. pen. ed il secondo quello di verificare se sussistono o meno le (del tutto diverse) condizioni che legittimano l'arresto - la non assimilabilita', da una parte, dell'interrogatorio del g.i.p. in sede di verifica della persistenza delle condizioni e delle esigenze della misura cautelare con l'interrogatorio del medesimo giudice in sede di giudizio sulla richiesta di convalida dell'arresto non accompagnata da richiesta di misura cautelare, e, d'altra parte, dell'ordinario interrogatorio del p.m. (art. 364 cod. proc. pen.) con quello, ad opera del medesimo organo, dell'arrestato (art. 388 cod. proc. pen.), rende insussistente tra le due situazioni comparate (interrogatorio dell'arrestato da parte del p.m. e del g.i.p. e interrogatorio dell'indagato in stato di custodia cautelare da parte dei medesimi organi), al di la' della loro innegabile contiguita', un'identita' sostanziale tale da imporre, per il rispetto del principio di eguaglianza, la medesima disciplina in ordine alla loro scansione temporale. - O. n. 267/1996. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 6, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 novembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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