Corte costituzionale

Sentenza n. 382/1996

Corte cost., sent. 5 novembre 1996, n. 382

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
382/1996
Data di deposito
5 novembre 1996
Data di decisione
17 ottobre 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:382

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 4, legge n. 537 del 24 dicembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 22930

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 38, primo e secondo comma, 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica") - nella parte in cui prevede che, in caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per beneficiare di pensioni, assegni e indennita' per invalidita' civile, cecita' civile e sordomutismo, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa - in quanto, premesso che l'adesione alle risultanze dell'accertamento non preclude nel futuro la possibilita' di presentare una nuova domanda (riferita a periodi successivi), sulla base della nuova situazione; e considerato che la peculiare natura dell'indennita' di accompagnamento da' ragione, in caso di difetto dei presupposti per l'erogazione della stessa, del trattamento differenziato rispetto al sistema della ripetibilita' delle pensioni INPS, non puo' essere invocato il principio di irripetibilita', introdotto con alterne vicende nel settore INPS, in parte derogatorio rispetto ai principi regolanti l'indebito nel codice civile, in relazione a particolari esigenze in quel differente settore pensionistico, e collegato in molti casi a comportamenti e ritardi addebitabili allo stesso ente. Pertanto, e' anzitutto da escludere la violazione dell'art. 38, primo e secondo comma, Cost., poiche' non vengono compromesse le esigenze di vita, non sussistendo la necessita' di quelle spese che, sole, giustificano il beneficio assistenziale dell'indennita' in questione. Ne', d'altro canto, puo' configurarsi alcuna lesione del principio di eguaglianza in relazione alla diversita' di prestazioni e di presupposti, anche in considerazione della rinuncia dell'interessato. Infine, non sussiste alcuna menomazione del diritto di difesa, in quanto l'invalido che subisce un accertamento negativo sulla mancanza dei requisiti prescritti, conserva ogni diritto di tutela giurisdizionale contro l'accertamento, essendo l'adesione una eventualita' rimessa alla sua volonta'. - Sulla specificita' dell'indennita' di accompagnamento, cfr., altresi', S. nn. 193/1994, 88/1993 e 346/1989. red.: G. Leo

Massima n. 22931

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 2, 38 e 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica") - "nella parte in cui attribuisce al beneficiario di trattamento previdenziale o assistenziale la facolta' di rinunciare ad esso, esimendolo in tale ipotesi, dalla responsabilita' per pregresse indebite percezioni", anziche' prevedere, eventualmente, una pura e semplice adesione ad un giudizio medico che lo riguardi - in quanto detta rinuncia inerisce non al diritto al trattamento assistenziale, ma semplicemente alla contestazione in sede giurisdizionale dell'accertamento, con la conseguenza che dalla data di essa sono da ritenersi in modo definitivo non sussistenti i requisiti previsti per il beneficio; peraltro, la garanzia dell'inviolabilita' del diritto non equivale alla intangibilita' di esso in presenza di modificazioni delle situazioni che ne costituiscono presupposto, ne' esclude la possibilita' che l'interessato presti adesione ad un accertamento di insussistenza dei requisiti di legge, compiuto con tutte le garanzie procedimentali previste dall'ordinamento e suscettibile di sindacato giurisdizionale. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 38, primo e secondo comma, 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Vigevano, e, in riferimento agli artt. 2, 38 e 3 della Costituzione, dal pretore di Fermo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 novembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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