Corte costituzionale
Sentenza n. 378/1996
Corte cost., sent. 2 novembre 1996, n. 378
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 378/1996
- Data di deposito
- 2 novembre 1996
- Data di decisione
- 16 ottobre 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:378
Norme oggetto del giudizio
- art. 58, comma 2, legge n. 142 del 8 giugno 1990
- art. 64, comma 1, legge n. 142 del 8 giugno 1990
Parametri
- art. 103, comma 2, Costituzione
- legge n. 20 del 14 gennaio 1994
- art. 3, comma 1, Costituzione
- legge n. 19 del 14 gennaio 1994
- art. 97, comma 2, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 105, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
Massime
Massima n. 22942
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, 97, commi primo e secondo, e 103, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 58, comma 2, e 64, comma 1, l. 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) - la prima disposizione, nella parte in cui, limitando il controllo contabile della Corte dei conti al rendiconto della gestione del tesoriere e di ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico danaro o sia incaricato della gestione di beni degli enti locali, nonche' di coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, esclude[rebbe] il controllo giurisdizionale della stessa Corte sull'intero conto consuntivo della gestione dell'ente; la seconda, perche', abrogando espressamente, alle lettere a) e c) gli artt. 226 del regolamento approvato con R.d. 12 febbraio 1911, n. 297 e 310 t.u.l.c.p., approvato con R.d. 3 marzo 1934, n. 383 [sui quali si basava il controllo giurisdizionale della Corte dei conti sul rendiconto di gestione degli enti locali], confermerebbe la volonta' del legislatore, espressa nell'art. 58, comma 2, di restringere il giudizio di conto alla sola gestione di cassa, lasciando il giudice contabile privo degli strumenti di conoscenza indispensabili per un completo giudizio di legalita' sulla gestione dell'ente - in quanto - posto il principio secondo cui nessuna parte del conto consuntivo puo' essere sottratta alla giurisdizione della Corte dei conti, da intendersi nel senso della ragionevole certezza che gli illeciti compiuti nella gestione non vadano esenti da responsabilita' - l'esigenza imposta dagli artt. 3 e 103 Cost. e' realizzata dalle leggi nn. 142 del 1990, 19 e 20 del 1994, avuto riguardo alle concorrenti circostanze che l'art. 46 l. n. 142 del 1990 sottopone a sindacato di legittimita' il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da parte del comitato regionale di controllo, che il collegio dei revisori (art. 57 l. n. 142 del 1990), ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), ha l'obbligo di riferire al consiglio comunale e provinciale gravi irregolarita' di gestione "con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilita'", e che la regionalizzazione della giurisdizione di responsabilita' e l'istituzione dell'ufficio del Procuratore regionale con poteri istruttori particolarmente penetranti rendono piu' capillare ed efficiente l'attivita' del giudice contabile; sicche', risulta evidente l'orientamento dell'intero sistema a mantenere integre (se non addirittura a sviluppare), nel contesto dei due tradizionali ambiti della giurisdizione e del controllo, nei quali si svolgono le funzioni della Corte dei conti come potere dello Stato, le opportunita' di sindacato giurisdizionale sull'attivita' degli amministratori e, insieme, la volonta' del legislatore di realizzare, da un lato, ancorche' in forme diverse, l'indefettibilita' della giurisdizione contabile sul conto consuntivo, e, dall'altro, l'esigenza che nei giudizi di responsabilita' amministrativa l'azione pubblica possa essere intrapresa solo quando sia suffragata da elementi concreti e specifici e non debba mai fondarsi su mere ipotesi o su astratte supposizioni, ne' dirigersi, in modo del tutto generico, ad un intero settore di attivita' amministrativa (un'azione di responsabilita' amministrativa, scaturente da un esame generalizzato e sistematico sull'intera gestione finanziaria dell'ente locale, rischiando di essere non del tutto rispondente ai criteri di obbiettivita', imparzialita' e neutralita' che devono contraddistinguere la funzione giurisdizionale). - S. nn. 55/1966, 86/1982, 104/1988, 1007/1988, 18/1989, 104/1989, 65/1992, 313/1995 e 182/1996. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 58, comma 2, e 64, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo e secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 novembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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