Corte costituzionale

Sentenza n. 372/1996

Corte cost., sent. 2 novembre 1996, n. 372

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
372/1996
Data di deposito
2 novembre 1996
Data di decisione
17 ottobre 1996
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:372

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana del 24 marzo 1996
  • art. 21, delibera legislativa Regione Siciliana del 24 marzo 1996
  • art. 14, delibera legislativa Regione Siciliana del 24 marzo 1996
  • art. 23, delibera legislativa Regione Siciliana del 24 marzo 1996

Parametri

  • art. 13, comma 2, ult. parte, legge n. 515 del 10 dicembre 1993
  • art. 5, lett. h, legge regionale Sicilia n. 44 del 3 dicembre 1991
  • art. 97, Costituzione
  • art. 15, statuto regione Sicilia
  • art. 43, lett. h, legge n. 142 del 8 giugno 1990
  • art. 3, Costituzione
  • art. 3, comma 6, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
  • art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 14 maggio 1985
  • art. 51, Costituzione
  • art. 3, statuto regione Sicilia
  • art. 67, legge regionale Sicilia n. 29 del 20 marzo 1951
  • art. 1, legge n. 108 del 17 febbraio 1968

Massime

Massima n. 22927

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 11, comma 2, l. reg. approvata dall'Ass. reg. siciliana il 24 marzo 1996 (Disposizioni in materia di permessi, indennita' ed incarichi negli enti locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti le elezioni di organi degli enti locali, il comitato regionale di controllo, il personale dell'amministrazione regionale e degli enti locali. Abrogazione di norme.) - il quale, abrogando la preesistente disposizione (art. 5, lett. h, l. reg. sic. 3 dicembre 1991, n. 44) modellata sulla corrispondente norma statale (art. 43, lett. h, l. 8 giugno 1990, n. 142), fa venir meno la ineleggibilita'-incompatibilita' gia' sancita, ai fini della composizione del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, per coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nell'ultimo anno incarichi direttivi o esecutivi in partiti politici a livello nazionale, regionale o provinciale - in quanto, ancorche' la Regione siciliana goda di potesta' legislativa "esclusiva", in materia di controllo sugli atti degli enti locali nel quadro dei principi generali di cui all'art. 15 dello Statuto, la scelta legislativa in questione non appare conforme al principio costituzionale di imparzialita' dell'amministrazione, dal quale discende l'esigenza che gli organi di controllo sugli atti amministrativi degli enti locali siano formati in modo da assicurare un esercizio "neutrale" della delicata funzione di questi. red.: S. Di Palma

Massima n. 22928

Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 14 e 21 l. reg. approvata dall'Ass. reg. siciliana il 24 marzo 1996. - S. n. 127/1996. red.: S. Di Palma

Massima n. 22929

Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 St. spec. reg. siciliana, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 l. reg. approvata dall'Ass. reg. siciliana il 24 marzo 1996 - il quale, sostituendo il testo originario dell'art. 67 l. reg. sic. 20 marzo 1951, n. 29 sulla elezione dell'assemblea regionale, mira a rendere applicabili, per le violazioni della stessa legge, le sanzioni penali previste per i reati elettorali dalla legge statale sull'elezione dei consigli delle Regioni ordinarie (la quale, a sua volta, rinvia al testo unico sulle elezioni degli organi dei Comuni) - in quanto il parametro costituzionale invocato, giusta il quale l'elezione dell'assemblea e' disciplinata dalla legge regionale "secondo i principi stabiliti dalla Costituente per le elezioni politiche", non puo' essere inteso nel senso che vincoli il legislatore regionale a seguire i principi (e tanto meno le specifiche discipline) fissati nelle leggi che disciplinano l'elezione delle Camere dal Parlamento nazionale, bensi' nel senso di ribadire il vincolo dell'autonomia regionale, anche in una materia, quale quella dell'elezione dell'assemblea, non disciplinata direttamente dalla Costituzione stessa, al rispetto dei principi ricavabili dalla Costituzione in materia elettorale; ed in quanto, in ogni caso, il vincolo nei confronti del legislatore siciliano, essendo limitato ai "principi", non potrebbe estendersi alle specifiche scelte del legislatore statale in materia di elezione del Parlamento, ne' puo' affermarsi che la nuova scelta del legislatore siciliano modifichi i principi ispiratori della disciplina vigente nell'ambito di incidenza della disposizione denunciata. - S. n. 104/1957. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, della legge regionale approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996 (Disposizioni in materia di permessi, indennità ed incarichi negli enti locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti le elezioni di organi degli enti locali, il comitato regionale di controllo, il personale dell'amministrazione regionale e degli enti locali. Abrogazione di norme);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della medesima legge regionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, con il ricorso del Commissario dello Stato indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della medesima legge regionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, con il ricorso del Commissario dello Stato indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della medesima legge regionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 dello statuto speciale per la Regione siciliana, con il ricorso del Commissario dello Stato indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 novembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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