Corte costituzionale
Sentenza n. 335/1996
Corte cost., sent. 8 ottobre 1996, n. 335
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 335/1996
- Data di deposito
- 8 ottobre 1996
- Data di decisione
- 30 settembre 1996
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:335
Norme oggetto del giudizio
- art. 2-ter, comma 7, legge n. 575 del 31 maggio 1965
- art. 2-ter, legge n. 55 del 19 marzo 1990
Parametri
Massime
Massima n. 22851
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2-ter, comma 7, l. 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), (nella parte in cui non prevede che, oltre che nei casi di assenza, di residenza o dimora all'estero, anche nel caso di morte della persona interessata il procedimento di prevenzione possa essere iniziato o proseguito ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti patrimoniali di sequestro e confisca dei beni che si ritengano esser frutto di attivita' illecite o costituirne il reimpiego), sollevata con riferimento agli artt. 3, 42 e 112 Cost., in quanto - posto che, pur in presenza di un allargamento del campo di applicazione dello strumento di prevenzione nei confronti della criminalita' economica di matrice mafiosa o equiparata (allargamento che, in alcune limitate ipotesi, ha fatto venir meno la necessaria concorrenza tra il procedimento o il provvedimento di prevenzione personale e il provvedimento patrimoniale), il legislatore e' rimasto comunque fermo nel richiedere, per l'emanazione dei provvedimenti di sequestro e di confisca, un collegamento tra la cautela patrimoniale e l'esistenza di soggetti individuati, da ritenere pericolosi alla stregua della legislazione dettata per contrastare la criminalita' mafiosa e quella a questa equiparata - la pronuncia di incostituzionalita' richiesta non si collocherebbe all'interno del sistema legislativo vigente al fine di razionalizzare gli elementi costitutivi alla luce dell'art. 3 Cost., ma rappresenterebbe un'innovazione conseguente a una scelta di politica criminale, la quale in quanto tale, non rientra tra i poteri del giudice di costituzionalita' delle leggi. - Sent. n. 465/1993; ord. n. 781/1988. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter, settimo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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