Corte costituzionale
Sentenza n. 326/1996
Corte cost., sent. 29 luglio 1996, n. 326
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 326/1996
- Data di deposito
- 29 luglio 1996
- Data di decisione
- 18 luglio 1996
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:326
Norme oggetto del giudizio
- art. 91, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 22792
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost., dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (<<Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa>>), riguardante le anticipazioni delle spese del fallimento effettuate dall'erario - nella parte in cui, non estendendo l'applicazione anche all'ipotesi del fallimento revocato con sentenza, a seguito di opposizione del debitore, senza l'attribuzione della responsabilita' al creditore procedente ai sensi dell'art. 21 della stessa legge, determinerebbe un caso di disparita' di trattamento tra professionisti legali, diversamente tutelati a seconda che il fallimento sia o meno capiente - anzitutto, perche' il problema, pur esistente, non potrebbe essere affrontato, per la sua evidente estraneita' al caso, facendo ricorso alla cennata disposizione, in secondo luogo, perche' comporterebbe la scelta fra una molteplicita' di soluzioni possibili, tutte ascrivibili alla discrezionalita' del legislatore, quali, ad esempio, il pagamento a carico dell'erario o il diverso regolamento delle spese. - Quale precedente specifico, richiamato nell'ordinanza di rimessione, v. S. n. 46/1975. Cfr., altresi', S. n. 302/1985 e O. nn. 488/1993 e 368/1994. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Alessandria con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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