Corte costituzionale

Sentenza n. 326/1996

Corte cost., sent. 29 luglio 1996, n. 326

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
326/1996
Data di deposito
29 luglio 1996
Data di decisione
18 luglio 1996
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:326

Norme oggetto del giudizio

  • art. 91, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 22792

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost., dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (<<Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa>>), riguardante le anticipazioni delle spese del fallimento effettuate dall'erario - nella parte in cui, non estendendo l'applicazione anche all'ipotesi del fallimento revocato con sentenza, a seguito di opposizione del debitore, senza l'attribuzione della responsabilita' al creditore procedente ai sensi dell'art. 21 della stessa legge, determinerebbe un caso di disparita' di trattamento tra professionisti legali, diversamente tutelati a seconda che il fallimento sia o meno capiente - anzitutto, perche' il problema, pur esistente, non potrebbe essere affrontato, per la sua evidente estraneita' al caso, facendo ricorso alla cennata disposizione, in secondo luogo, perche' comporterebbe la scelta fra una molteplicita' di soluzioni possibili, tutte ascrivibili alla discrezionalita' del legislatore, quali, ad esempio, il pagamento a carico dell'erario o il diverso regolamento delle spese. - Quale precedente specifico, richiamato nell'ordinanza di rimessione, v. S. n. 46/1975. Cfr., altresi', S. n. 302/1985 e O. nn. 488/1993 e 368/1994. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Alessandria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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