Corte costituzionale
Sentenza n. 31/1996
Corte cost., sent. 12 febbraio 1996, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 31/1996
- Data di deposito
- 12 febbraio 1996
- Data di decisione
- 5 febbraio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:31
Norme oggetto del giudizio
- art. 205, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 223, comma 5, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- decreto legislativo n. 360 del 10 settembre 1993
- art. 218, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
Parametri
Massime
Massima n. 22161
Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate con riferimento agli artt. 3, 24 e 102 Cost., dell'art. 223 comma 5 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), come integrato e modificato dal d.lgs. 10 settembre 1993 n. 360 - nella parte in cui esclude la tutela giurisdizionale ordinaria contro i provvedimenti prefettizi di sospensione provvisoria della validita' della patente di guida in caso di lesioni personali od omicidio colposi derivanti dalla violazione di norme del codice della strada - in quanto (in ossequio al generale principio ermeneutico, secondo cui il giudice, nel procedere alla ricognizione del contenuto normativo della disposizione da applicare, deve costantemente essere guidato dalla preminente esigenza del rispetto dei principi costituzionali e quindi, ove un'interpretazione si riveli confliggente con alcuno di essi, e' tenuto ad adottare le possibili letture alternative ritenute aderenti al parametro costituzionale, altrimenti vulnerato) al complessivo sistema di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e di quelle accessorie, conseguenti a violazioni delle norme di disciplina della circolazione stradale, risulta intimamente riconnessa (sulla base del combinato disposto degli artt. 203, comma 3, cosi' come integrato e modificato dal d.lgs. n. 360 del 1993, e 218 d.lgs. n. 285 del 1992) la generale previsione del rimedio immediato dell'opposizione regolata dagli artt. 22 e 23 l. n. 689 del 1981; ed in quanto un'interpretazione della disposizione denunciata, nel senso di escludere tale tutela per i soli casi in cui dalla violazione delle norme di circolazione stradale siano derivati lesioni personali od omicidio colposi, colliderebbe palesemente con la predetta omogeneita' della previsione di accesso a siffatta forma di tutela giurisdizionale, determinando una divaricazione delle forme di ricorso al giudice, tanto piu' ingiustificata, in ragione della maggiore complessita' dell'attivita' istruttoria di ricostruzione e di valutazione (anche tecnico-peritale) del fatto riproduttivo delle lesioni o dell'omicidio colposi, rispetto a quella concernente le altre ipotesi di reato indicate nella disposizione medesima. - Sent. nn. 149/94, 255/94, 311/94, 499/94; ord. n. 315/95. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione, dai Pretori di Salerno, di Bologna e di La Spezia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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