Corte costituzionale
Sentenza n. 307/1996
Corte cost., sent. 24 luglio 1996, n. 307
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 307/1996
- Data di deposito
- 24 luglio 1996
- Data di decisione
- 18 luglio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:307
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 6, legge n. 443 del 8 agosto 1985
- art. 2751, bis n. 5, codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 22871
Secondo la giurisprudenza della Corte, il limite alla competenza regionale in relazione al diritto privato si basa sulla esigenza che sia assicurata su tutto il territorio nazionale una uniformita' di disciplina e di trattamento riguardo ai rapporti intercorrenti tra i soggetti privati, trattandosi di rapporti legati allo svolgimento delle liberta' giuridicamente garantite ai predetti soggetti ed al correlativo requisito costituzionale del godimento di tali liberta' in condizioni di formale eguaglianza (artt. 2 e 3 Cost.). - V., fra le altre, S. nn. 462/1995, 441/1994, 35/1992. red.: A. Franco
Massima n. 22872
Secondo la giurisprudenza della Corte, qualora la disposizione impugnata sia suscettibile di diversa interpretazione, il giudice rimettente, nell'operare la ricognizione del suo contenuto normativo, deve costantemente essere guidato dall'esigenza del rispetto dei precetti costituzionali e quindi, ove una interpretazione appaia configgente con alcuno di essi, e' tenuto - soprattutto in mancanza di diritto vivente - ad adottare letture alternative maggiormente aderenti ai principi costituzionali altrimenti vulnerati. - V. S. nn. 296/1995, 149/1994. red.: A. Franco
Massima n. 22873
Benche' la materia dell'artigianato rientri nella competenza normativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, la possibilita' di dettare una normativa parzialmente difforme e di maggior favore per le imprese artigiane ivi ubicate, anche con effetti esterni a detti territori, incontra in ogni caso il limite costituito dai principi della Costituzione e dalle norme fondamentali dello Stato, tra cui va compreso il principio di parita' di trattamento dei soggetti nel diritto privato. red.: A. Franco
Massima n. 22874
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 Cost., degli artt. 2751-bis, numero 5, cod. civ. e 13, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro per l'artigianato) nella parte in cui non prevedono che, ai fini diversi da quelli inclusi nelle materie di esclusiva potesta' regionale delle regioni a statuto speciale, il giudice possa valutare l'effettiva consistenza dell'impresa iscritta come artigiana per riconoscere o meno il privilegio previsto dallo stesso art. 2751-bis, numero 5, cod. civ., sollevata sotto il profilo che imprese che si trovano nelle stesse situazioni dimensionali vengono trattate diversamente, ai fini della collocazione dei crediti nello stato passivo del fallimento, unicamente in ragione della loro ubicazione territoriale. E' vero, infatti, che verrebbe violato il limite del diritto privato alla potesta' legislativa regionale nonche' il principio di eguaglianza qualora si riconoscesse il diritto al privilegio sui crediti, di cui all'art. 2751-bis, numero 5, cod. civ., in base alla mera localizzazione territoriale dell'impresa creditrice. Tuttavia, le disposizioni impugnate sono suscettibili di una interpretazione adeguatrice che non le ponga in contrasto con i principi costituzionali, e vanno pertanto interpretate nel senso che la iscrizione all'albo delle imprese artigiane, anche nell'ambito delle regioni a statuto speciale o province autonome, costituisce il presupposto per fruire delle agevolazioni previste dalla legge quadro o da altre disposizioni, ma non vale a far sorgere una presunzione assoluta circa la qualifica artigiana dell'impresa stessa ai fini del riconoscimento del privilegio generale sui mobili previsto dal codice civile; al contrario, e' consentito al giudice di sindacare la reale consistenza dell'impresa creditrice, con la conseguente eventuale disapplicazione dell'atto amministrativo di iscrizione all'albo, una volta accertatane la illegittimita'. - V. S. n. 336/1989 e precedente massima C. red.: A. Franco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2751-bis numero 5 del codice civile e 13, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il relatore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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