Corte costituzionale
Sentenza n. 306/1996
Corte cost., sent. 24 luglio 1996, n. 306
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 306/1996
- Data di deposito
- 24 luglio 1996
- Data di decisione
- 18 luglio 1996
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:306
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 1, delibera legislativa Regione Siciliana del 24 marzo 1996
- art. 8, delibera legislativa Regione Siciliana del 24 marzo 1996
- art. 2, comma 3, delibera legislativa Regione Siciliana del 24 marzo 1996
- art. 13, delibera legislativa Regione Siciliana del 24 marzo 1996
Parametri
- art. 25, Costituzione
- art. 9, comma 2, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 12, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 22691
Cessazione della materia del contendere in quanto, dopo l'instaurazione del giudizio di costituzionalita', la legge regionale impugnata e' stata promulgata come legge 18 maggio 1996, n. 34, con omissione di tutte le disposizioni o parti di disposizione denunziate dal Commissario dello Stato. Al riguardo, infatti, indipendentemente da ogni questione che si possa sollevare intorno alla legittimita' di una tale forma di promulgazione in pendenza del relativo giudizio di costituzionalita', deve ritenersi, secondo la costante giurisprudenza della Corte, che la materia del contendere sia nella specie cessata poiche' l'avvenuto esaurimento del potere promulgativo - il cui esercizio deve necessariamente attuarsi in modo unitario e contestuale rispetto al testo oggetto della deliberazione legislativa - preclude definitivamente la possibilita' che le parti della legge impugnata ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, cosi' privando di oggetto il giudizio di legittimita' costituzionale instaurato con il ricorso dello Stato. - V., 'ex plurimis', S. nn. 205/1996, 493/1995, 395/1995 e 64/1995. red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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