Corte costituzionale
Sentenza n. 302/1996
Corte cost., sent. 23 luglio 1996, n. 302
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 302/1996
- Data di deposito
- 23 luglio 1996
- Data di decisione
- 18 luglio 1996
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:302
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, comma 16, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 39, comma 1, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 39, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 39, comma 8, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
Parametri
Massime
Massima n. 22961
Inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, comma 16, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, impugnato, in riferimento all'art. 9 della Costituzione, nella parte in cui prevede i casi in cui l'oblazione deve essere ridotta, anche in deroga ai limiti di cubatura di cui all'art. 39, comma 1, della l. n. 724 del 1994, in quanto tali ipotesi specifiche non riguardano l'oggetto del giudizio 'a quo'. red.: F. Mangano
Massima n. 22962
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, riferita all'art. 9 della Costituzione, dell'art. 39, comma 1, della l. n. 724 del 1994, in quanto la possibilita' ivi prevista di presentare domande separate di concessione in sanatoria relative ad un medesimo immobile (con la conseguente applicazione a ciascuna domanda del limite volumetrico dei 750 mc) vale soltanto nei casi in cui vi sono diversi soggetti legittimati, per effetto della suddivisione della costruzione o della limitazione quantitativa del titolo, non potendo, pertanto, uno stesso soggetto legittimato utilizzare separate domande di sanatoria per aggirare il limite di volumetria previsto dall'art. 39, comma 1, della l. n. 724 del 1994, dovendosi, in tal caso, necessariamente unificare le richieste, quando si tratti della medesima nuova costruzione da considerarsi in senso unitario. red.: F. Mangano
Massima n. 22963
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale gia' dichiarata non fondata. V. S. nn 416/1995 e 427/1995. red.: F. Mangano
Massima n. 22964
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale gia' dichiarata non fondata. - V. S. n. 427/1995 red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sedicesimo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 9 della Costituzione dal pretore di Roma, con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge n. 724 del 1994, sollevata, in riferimento all'art. 9 della Costituzione dallo stesso pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994 sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dallo stesso pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, ottavo comma, della legge n. 724 del 1994 sollevata, in riferimento all'art. 9 della Costituzione, dallo stesso pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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