Corte costituzionale

Sentenza n. 302/1996

Corte cost., sent. 23 luglio 1996, n. 302

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
302/1996
Data di deposito
23 luglio 1996
Data di decisione
18 luglio 1996
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:302

Norme oggetto del giudizio

  • art. 39, comma 16, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
  • art. 39, comma 1, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
  • art. 39, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
  • art. 39, comma 8, legge n. 724 del 23 dicembre 1994

Parametri

Massime

Massima n. 22961

Inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, comma 16, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, impugnato, in riferimento all'art. 9 della Costituzione, nella parte in cui prevede i casi in cui l'oblazione deve essere ridotta, anche in deroga ai limiti di cubatura di cui all'art. 39, comma 1, della l. n. 724 del 1994, in quanto tali ipotesi specifiche non riguardano l'oggetto del giudizio 'a quo'. red.: F. Mangano

Massima n. 22962

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, riferita all'art. 9 della Costituzione, dell'art. 39, comma 1, della l. n. 724 del 1994, in quanto la possibilita' ivi prevista di presentare domande separate di concessione in sanatoria relative ad un medesimo immobile (con la conseguente applicazione a ciascuna domanda del limite volumetrico dei 750 mc) vale soltanto nei casi in cui vi sono diversi soggetti legittimati, per effetto della suddivisione della costruzione o della limitazione quantitativa del titolo, non potendo, pertanto, uno stesso soggetto legittimato utilizzare separate domande di sanatoria per aggirare il limite di volumetria previsto dall'art. 39, comma 1, della l. n. 724 del 1994, dovendosi, in tal caso, necessariamente unificare le richieste, quando si tratti della medesima nuova costruzione da considerarsi in senso unitario. red.: F. Mangano

Massima n. 22963

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale gia' dichiarata non fondata. V. S. nn 416/1995 e 427/1995. red.: F. Mangano

Massima n. 22964

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale gia' dichiarata non fondata. - V. S. n. 427/1995 red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sedicesimo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 9 della Costituzione dal pretore di Roma, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge n. 724 del 1994, sollevata, in riferimento all'art. 9 della Costituzione dallo stesso pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994 sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dallo stesso pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, ottavo comma, della legge n. 724 del 1994 sollevata, in riferimento all'art. 9 della Costituzione, dallo stesso pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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