Corte costituzionale

Sentenza n. 300/1996

Corte cost., sent. 23 luglio 1996, n. 300

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
300/1996
Data di deposito
23 luglio 1996
Data di decisione
18 luglio 1996
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:300

Norme oggetto del giudizio

  • art. 700, codice di procedura civile
  • art. 5, all. E, legge n. 2248 del 20 marzo 1965
  • art. 67, ss., decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988
  • art. 4, all. E, legge n. 2248 del 20 marzo 1965

Parametri

Massime

Massima n. 22701

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 67 e seguenti d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell'art. 1, comma primo, l. 4 ottobre 1986, n. 657), 4 e 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Legge sul contenzioso amministrativo) e 700 cod. proc. civ. - nella parte in cui non consentirebbero al giudice ordinario di sospendere in via d'urgenza la riscossione di imposta doganale, pur in presenza dei presupposti della richiesta tutela - sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., in quanto essa fa riferimento non ad un normale schema funzionale, bensi' ad una situazione patologica estranea al sistema offerto dalle norme denunciate e, per cio' stesso, insuscettibile di apprezzamento in sede di sindacato incidentale; ed in quanto, comunque, la questione medesima difetta di rilevanza nel giudizio 'a quo' [nella specie, era stata sollevata la predetta questione in un procedimento cautelare ex art. 700 cod. proc. civ., nel quale era stata chiesta la sospensione dell'esecuzione di un'ingiunzione fiscale, emessa dall'Ufficio doganale di Napoli ex r.d. n. 639 del 1910, ritenuto abrogato, ad avviso del giudice 'a quo', dall'art. 130 d.P.R. n. 43 del 1988 e, quindi, senza alcun fondamento normativo]. - S. n. 122 del 1970. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 67 e seguenti del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 4 ottobre 1986, n. 657), degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Legge sul contenzioso amministrativo), e dell'art. 700 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Napoli, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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