Corte costituzionale
Sentenza n. 296/1996
Corte cost., sent. 23 luglio 1996, n. 296
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 296/1996
- Data di deposito
- 23 luglio 1996
- Data di decisione
- 18 luglio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:296
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22952
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3, 13 e 25 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 14, lett. b), numeri 1 e 2, e 73, commi 4 e 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) - nella parte in cui prevedono come condotta sanzionata penalmente anche la cessione gratuita di modesti quantitativi di droghe leggere (quali i derivati della canapa indiana) per uso personale del cessionario - in quanto, premesso che le ragioni della depenalizzazione referendaria delle tre condotte contemplate dall'art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (l'importazione, l'acquisto e la detenzione), ove finalizzate all'uso personale, attengono integralmente alla persona dell'assuntore, e che le stesse vengono meno, invece, quando dalla persona dell'assuntore si passa a considerare altri soggetti diversi, il trattamento differenziato tra cessione e detenzione (o acquisto o importazione), anche quando qualificate l'una dalla destinazione finale della sostanza stupefacente all'uso personale del cessionario e l'altra a quello del detentore, non e' irragionevole perche' non c'e' l'immediatezza tra la condotta del cedente e la destinazione della sostanza all'uso personale del cessionario, essendo il rapporto tra cessione ed uso personale mediato dalla condotta di un soggetto (il cessionario) diverso dall'autore (il cedente) della condotta penalmente sanzionata. Ne consegue che l'atteggiamento di rigore, serbato dal legislatore nell'esercizio del suo potere discrezionale - al quale e' altresi' riservata la valutazione della nocivita' dei vari tipi di droga -, diretto a reprimere qualsiasi ipotesi di cessione, anche se gratuita e di modica quantita', qualunque sia il fine perseguito dal cedente, appare giustificato nonche' corrispondente ad un preciso obbligo internazionale di inibizione e repressione della diffusione anche delle droghe leggere. - V., pure, S. n. 360/1995. - Circa la discrezionalita' della valutazione del legislatore in ordine alla nocivita' dei vari tipi di droga, cfr. S. nn. 170/1982, 333/1991, 133/1992, 308/1992, nonche' O. n. 386/1987, 'ex plurimis'. - In ordine alla risalente differenza di disciplina delle bevande alcooliche, ispirata <<ad una larga tolleranza>>, v. anche S. nn. 104/1982 e 170/1982. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, lettera b), numeri 1 e 2, e 73, commi 4 e 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevate - in riferimento agli artt. 3, 13 e 25 della Costituzione - dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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