Corte costituzionale

Sentenza n. 296/1996

Corte cost., sent. 23 luglio 1996, n. 296

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
296/1996
Data di deposito
23 luglio 1996
Data di decisione
18 luglio 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:296

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22952

Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3, 13 e 25 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 14, lett. b), numeri 1 e 2, e 73, commi 4 e 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) - nella parte in cui prevedono come condotta sanzionata penalmente anche la cessione gratuita di modesti quantitativi di droghe leggere (quali i derivati della canapa indiana) per uso personale del cessionario - in quanto, premesso che le ragioni della depenalizzazione referendaria delle tre condotte contemplate dall'art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (l'importazione, l'acquisto e la detenzione), ove finalizzate all'uso personale, attengono integralmente alla persona dell'assuntore, e che le stesse vengono meno, invece, quando dalla persona dell'assuntore si passa a considerare altri soggetti diversi, il trattamento differenziato tra cessione e detenzione (o acquisto o importazione), anche quando qualificate l'una dalla destinazione finale della sostanza stupefacente all'uso personale del cessionario e l'altra a quello del detentore, non e' irragionevole perche' non c'e' l'immediatezza tra la condotta del cedente e la destinazione della sostanza all'uso personale del cessionario, essendo il rapporto tra cessione ed uso personale mediato dalla condotta di un soggetto (il cessionario) diverso dall'autore (il cedente) della condotta penalmente sanzionata. Ne consegue che l'atteggiamento di rigore, serbato dal legislatore nell'esercizio del suo potere discrezionale - al quale e' altresi' riservata la valutazione della nocivita' dei vari tipi di droga -, diretto a reprimere qualsiasi ipotesi di cessione, anche se gratuita e di modica quantita', qualunque sia il fine perseguito dal cedente, appare giustificato nonche' corrispondente ad un preciso obbligo internazionale di inibizione e repressione della diffusione anche delle droghe leggere. - V., pure, S. n. 360/1995. - Circa la discrezionalita' della valutazione del legislatore in ordine alla nocivita' dei vari tipi di droga, cfr. S. nn. 170/1982, 333/1991, 133/1992, 308/1992, nonche' O. n. 386/1987, 'ex plurimis'. - In ordine alla risalente differenza di disciplina delle bevande alcooliche, ispirata <<ad una larga tolleranza>>, v. anche S. nn. 104/1982 e 170/1982. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, lettera b), numeri 1 e 2, e 73, commi 4 e 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevate - in riferimento agli artt. 3, 13 e 25 della Costituzione - dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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