Corte costituzionale
Sentenza n. 271/1996
Corte cost., sent. 22 luglio 1996, n. 271
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 271/1996
- Data di deposito
- 22 luglio 1996
- Data di decisione
- 11 luglio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- MENGONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:271
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, legge della Regione siciliana n. 85 del 21 dicembre 1995
- art. 12, comma 3, legge della Regione siciliana n. 85 del 21 dicembre 1995
- art. 12, comma 7, legge della Regione siciliana n. 85 del 21 dicembre 1995
- art. 12, comma 6, legge della Regione siciliana n. 85 del 21 dicembre 1995
- art. 12, comma 8, legge della Regione siciliana n. 85 del 21 dicembre 1995
- art. 12, comma 4, legge della Regione siciliana n. 85 del 21 dicembre 1995
- art. 12, comma 5, legge della Regione siciliana n. 85 del 21 dicembre 1995
- art. 11, legge della Regione siciliana n. 85 del 21 dicembre 1995
- art. 12, comma 2, legge della Regione siciliana n. 85 del 21 dicembre 1995
- art. 12, comma 9, legge della Regione siciliana n. 85 del 21 dicembre 1995
- art. 12, comma 1, legge della Regione siciliana n. 85 del 21 dicembre 1995
- art. 12, legge della Regione siciliana n. 85 del 21 dicembre 1995
- art. 1, comma 3, legge della Regione siciliana n. 85 del 21 dicembre 1995
Parametri
- art. 93, trattato cee
- legge n. 1203 del 14 ottobre 1957
- art. 11, Costituzione
- art. 17, lett. f), statuto regione Sicilia
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 22852
Nel caso di impugnazione da parte del Commissario dello Stato di delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana, qualora nel corso del giudizio intervengano la promulgazione e la pubblicazione della legge regionale, che completano l'iter procedimentale connesso alla delibera legislativa impugnata, la pronuncia della Corte costituzionale va adottata nei confronti di tale legge. red.: A. Franco
Massima n. 22853
Il paragrafo 3 dell'art. 93 del trattato CEE, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, impone agli Stati membri il duplice obbligo di comunicare alla Commissione i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti, e di non dare esecuzione alle misure progettate prima che la procedura comunitaria abbia condotto ad una decisione finale. A tali obblighi sono vincolate anche le Regioni ad autonomia ordinaria o speciale, nonche' le Province autonome. L'obbligo di non dare applicazione alle misure progettate fino all'esito favorevole del controllo comunitario non puo' considerarsi adempiuto sul mero rilievo che l'art. 93 del trattato vincola anche le pubbliche amministrazioni regionali e che queste, presumibilmente, si asterranno dal dare esecuzione alle parti della legge concernenti gli aiuti. Invero, in una materia in cui e' coinvolta la responsabilita' dello Stato nei confronti dell'Unione europea, autonome determinazioni dell'apparato esecutivo della regione potrebbero rilevarsi insufficienti ad assicurare l'effettivita' dell'obbligo comunitario ed a scongiurare il pericolo di inadempienze. Pertanto, la garanzia della non applicazione della legge nelle more del controllo ex art. 93 del trattato deve essere fornita, in primo luogo, dal legislatore regionale, attraverso clausole con le quali l'operativita' degli ausili sia normativamente subordinata al parere favorevole della Commissione, sicche' questi mantengano la qualificazione di "progetto" - come il trattato impone - indipendentemente dalla natura dell'atto che formalmente li prevede. In generale, poi, ragioni di certezza richiederebbero che tali clausole siano formulate in maniera espressa. - V. anche la seguente massima C per la possibilita' di una clausola implicita. red.: A. Franco
Massima n. 22854
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 11 Cost., dell'art. 17 della legge della regione Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85, il quale prevede che la legge stessa entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, sollevata sotto il profilo che, poiche' alcune disposizioni della legge prevedono la concessione di contributi ed agevolazioni varie, che si configurano come aiuti di Stato, avrebbe dovuto essere inserita nella legge stessa una clausola di differimento dell'entrata in vigore all'esito favorevole della procedura di verifica comunitaria, secondo quanto previsto dell'art. 93 del trattato CEE. Invero, una clausola del genere puo' considerarsi implicitamente posta dall'art. 1, comma 1, della legge impugnata, nel quale si prevede che alla promozione ed al sostegno di politiche del lavoro la regione provvede nel rispetto, tra l'altro, della vigente normativa comunitaria. Questa locuzione puo' essere interpretata, alla luce del trattato CEE, la cui vincolativita' e' basata sull'art. 11 Cost., nel solo modo che puo' rendere la legge indenne dal vizio di legittimita' costituzionale denunciato: nel senso cioe' che la normativa comunitaria richiamata e di cui e' imposto il rispetto riguarda, in particolare, il paragrafo 3 dell'art. 93 del trattato, che appunto fa divieto di dare esecuzione ai progetti di aiuti prima della conclusione del procedimento comunitario di controllo. - V. anche la precedente massima B. red.: A. Franco
Massima n. 22855
L'interesse nazionale sotteso ad una data materia e' idoneo a determinare la conversione delle eventuali competenze regionali, sia esclusive sia concorrenti, in potesta' di mera attuazione della legge statale. Cio', tuttavia, si verifica a condizione che l'interesse nazionale sia posto dal legislatore e si sia tradotto in positive determinazioni della legge statale che, per loro pregnanza e puntualita', non tollerino altro intervento della regione che non sia meramente attuativo. Non e', infatti, plausibile l'ipotesi che l'interesse nazionale costituisca un limite ontologico e abbia la capacita' di far tacere ogni competenza della regione, al di la' della sua effettiva concretizzazione in norme legislative statali. L'interesse nazionale, quindi, non viene in considerazione "a priori", come autonomo fattore di erosione della competenza regionale, ma solo "a posteriori", in presenza di una legge statale che lo abbia positivizzato e nei limiti entro i quali tale positivizzazione sia avvenuta. Risponde, del resto, ad una corretta ripartizione di attribuzioni tra i diversi organi costituzionali il fatto che l'apprezzamento dell'interesse nazionale sia compiuto dapprima in sede politica, da parte del Parlamento, e solo successivamente, in sede di controllo di legittimita' costituzionale, ad opera della Corte costituzionale, alla quale spettera' giudicare della congruita' dell'apprezzamento compiuto dal legislatore nazionale, anche alla luce dei valori costituzionali coinvolti e del loro grado di cogenza, nonche' della ragionevolezza della limitazione imposta alla competenza regionale. red.: A. Franco
Massima n. 22856
Non e' fondata, in riferimento all'art. 17, lett. f), dello Statuto speciale della regione siciliana, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11 e 12, commi da 1 a 9, della legge della regione Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85, nella parte in cui, discostandosi dalla legislazione statale in materia, devolvono oltre due terzi delle risorse previste dalla legge al finanziamento di progetti di utilita' collettiva ormai estranei alla legislazione nazionale, sollevata sotto il profilo che la disciplina dell'occupazione e' di interesse nazionale e quindi spetterebbe al legislatore statale al fine della realizzazione di una politica uniforme di tutela del diritto al lavoro, mentre alla regione Sicilia residuerebbe una competenza meramente attuativa - nella quale si sarebbe degradata la competenza concorrente in materia di legislazione sociale - che non le consentirebbe di porre norme in contrasto con la disciplina statale. Invero, la materia dell'occupazione, nella disciplina statale, e' articolata in due distinte aree, quasi submaterie: l'occupazione in genere e l'avviamento dei giovani al lavoro nelle aree ad alta disoccupazione, che formano oggetto di regolamentazione differente. La prima regolamentazione denota effettivamente l'intendimento dello Stato di comprimere al massimo la competenza legislativa della regione e di ridurla al livello di una potesta' di mera attuazione; la seconda, invece, pur prevedendo presupposti e limiti per l'erogazione delle provvidenze statali, non preclude, ne' esplicitamente, ne' implicitamente, autonomi interventi delle regioni nell'esercizio delle rispettive competenze costituzionali. Infatti l'interesse nazionale, indubbiamente sotteso anche agli interventi a favore dell'occupazione giovanile, si e' positivizzato nella legislazione statale esclusivamente con riguardo ai progetti finanziati dal ministero del lavoro, con la conseguenza che, per i progetti finanziati con le disponibilita' proprie, la regione Sicilia e' tuttora legittimata a legiferare nei limiti della propria competenza concorrente. - V. anche la precedente massima D. red.: A. Franco
Massima n. 22857
Nelle materie di competenza regionale concorrente, i principi fondamentali risultanti dalla legislazione statale esistente assolvono alla funzione loro propria, che e' quella di unificare il sistema delle autonomie ai livelli piu' elevati, solo quando hanno carattere di stabilita' ed univocita'. Non puo' quindi essere affermata l'esistenza di un principio la' dove la legislazione statale si risolva in un avvicendamento di provvedimenti comprendenti anche decreti legge a contenuto precario, perche' non convertiti. Cio' tanto piu' se l'ultimo di essi, anziche' stabilizzare, renda ancor piu' precaria la disciplina dettata poco prima. Un decreto legge, che sia ultimo di una catena ininterrotta di reiterazioni, non e' idoneo a contenere principi vincolanti le competenze legislative regionali concorrenti anche per ragioni di forma, perche' l'esercizio di tali competenze postula l'affidamento delle regioni nella effettivita' e quindi stabilita' dei principi. red.: A. Franco
Massima n. 22858
Non e' fondata, in riferimento all'art. 17, lett. f), dello Statuto speciale della regione siciliana, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11 e 12, commi da 1 a 9, della legge della regione Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85, nella parte in cui dispongono il finanziamento di progetti di utilita' collettiva, sollevata sotto il profilo della violazione dei principi fondamentali risultanti dalla legislazione dello Stato - che vincolano la legislazione regionale siciliana concorrente in materia di sostegno dell'occupazione - per il motivo che i progetti di utilita' collettiva sono ormai estranei alla legislazione statale i cui principi imporrebbero invece di sostenere solo lavori socialmente utili, in settori innovativi, per il raggiungimento di obiettivi straordinari delle pubbliche amministrazioni. Non puo' invero condividersi la tesi secondo cui gli artt. 14 e 15 del decreto legge n. 299 del 1994, convertito nella legge n. 451 del 1994, avrebbero innovato alla precedente legislazione statale a livello di principi, prevedendo la sostituzione dei progetti di utilita' collettiva con i lavori socialmente utili. Infatti, nella attuale legislazione statale, le diversita' tra la disciplina dei lavori socialmente utili e quella dei progetti di utilita' collettiva investono aspetti di mero dettaglio, ma non la struttura, che rimane nella sua essenza inalterata, sicche' deve escludersi l'esistenza di un principio fondamentale della legislazione statale che vincoli la potesta' concorrente regionale a finanziare e sostenere esclusivamente i lavori socialmente utili. Ne' un nuovo principio fondamentale puo' rinvenirsi nel decreto legge 3 giugno 1996, n. 300, ultimo di una catena ininterrotta di reiterazioni, che e' inidoneo a contenere principi vincolanti le competenze legislative regionali concorrenti, e cio' sia per ragioni di forma, perche' l'esercizio di tali competenze postula l'affidamento delle regioni nella effettivita' e quindi stabilita' dei principi, sia per motivi di contenuto, perche' esso qualifica esplicitamente la disciplina dei lavori socialmente utili, recata dal d.l. n. 229 del 1994, come temporanea o provvisoria, valevole in attesa della revisione dei lavori socialmente utili. Il che esclude l'intento di porre norme di principio per le regioni ed invece evidenzia l'intento opposto, ossia rendere instabili le classificazioni risultanti dalla pregressa disciplina e privarle, per cio' stesso, dell'attitudine a porsi come normativa di principio. - V. anche la precedente massima F. red.: A. Franco
Massima n. 22859
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge della regione Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85, sollevata sotto il profilo dell'arbitrario privilegio concesso ad alcuni soggetti perche', anziche' provvedere alla generalita' dei disoccupati dell'isola, contengono provvidenze a favore di soli trentamila giovani, gia' beneficiari di precedenti sostegni temporanei. E' invero da escludere che con una unica legge il legislatore regionale debba far fronte alla disoccupazione nella intera isola, sicche' rientra nella sua discrezionalita' stabilire le priorita' di intervento, in relazione alle concrete condizioni socio-economiche locali. red.: A. Franco
Massima n. 22860
Non e' fondata, in riferimento all'art. 17, lett. f), dello Statuto speciale della regione siciliana, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge della regione Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85, sotto il profilo del contrasto con l'interesse nazionale alla riuscita della riforma del pubblico impiego, in quanto le disposizioni impugnate non prevedono espressamente la non utilizzabilita' dei lavoratori precari da parte delle amministrazioni pubbliche che abbiano personale in esubero. Invero, la corretta interpretazione della legge induce a ritenere operante tale divieto, che risponde, prima ancora che all'interesse nazionale, al principio costituzionale di buon andamento, vincolante anche sul piano della interpretazione. red.: A. Franco
Massima n. 22861
Non e' fondata, in riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge della regione Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85, nella parte in cui omette di escludere, tra i soggetti possibili promotori di progetti di utilita' collettiva, le fondazioni culturali e scientifiche alle quali la regione corrisponde un contributo annuo, che verrebbero cosi' a beneficiare di piu' provvidenze. Invero, i principi di imparzialita' e di buon andamento non portano ad escludere 'a priori' che, ai fini di un piu' soddisfacente inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, opportunita' comparativamente migliori possano essere offerte, nei singoli casi, da progetti di utilita' collettiva elaborati da fondazioni gia' beneficiate da contributi regionali. red.: A. Franco
Massima n. 22862
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della regione Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85, sollevata sotto il profilo dell'arbitraria esclusione dai benefici di circa duemila coordinatori a tempo pieno dei progetti di utilita' collettiva, che avevano sempre fruito delle provvidenze previste dalla legislazione regionale ed acquisito competenza ed esperienza. Invero la disposizione impugnata prevede un criterio di scelta dei beneficiati in base al quale la permanente qualifica di giovane disoccupato viene ancorata ad un fatto certo, quale l'iscrizione 'ab initio' nella prima classe delle liste di collocamento. Tale previsione non determina violazione dei canoni di imparzialita' e buon andamento e costituisce esercizio non arbitrario ne' irragionevole della discrezionalita' del legislatore siciliano. red.: A. Franco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Siciliana 21 dicembre 1995, n. 85 (Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva, di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro), sollevata, in riferimento all'art. 11 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo comma, 11 e 12, commi da 1 a 9, della legge della Regione Siciliana 21 dicembre 1995, n. 85, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, e all'art. 17, lettera f), dello statuto speciale, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.
Il Presidente: Mengoni
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze