Corte costituzionale

Sentenza n. 264/1996

Corte cost., sent. 19 luglio 1996, n. 264

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
264/1996
Data di deposito
19 luglio 1996
Data di decisione
10 luglio 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:264

Norme oggetto del giudizio

  • delibera legislativa Regione Valle D'Aosta del 23 novembre 1995

Parametri

Massime

Massima n. 22654

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 16, 41 e 120 Cost., la questione di legittimita' costituzionale della delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta il 23 novembre 1995 (Istituzione di una tariffa d'uso su strade di competenza comunale e regionale interessate da elevata congestione di traffico veicolare), in quanto - posto che la legge indica le finalita' giustificative dei limiti che si intendono porre alla circolazione (garantire il transito in condizioni di sicurezza, il rispetto del limite di carico del territorio interessato, la riduzione della congestione del traffico veicolare e la migliore tutela dell'ambiente e del paesaggio); che l'istituzione di una tariffa d'uso, per l'ingresso e la circolazione dei veicoli a motore su strade extraurbane viene subordinata ad una serie di accertamenti e soprattutto alla determinazione del limite di carico delle strade interessate in singoli periodi dell'anno da consistenti flussi di veicoli a motore; che e' prevista la possibilita' di adottare altre misure qualora l'obiettivo non venga raggiunto; e che i provvedimenti restrittivi sono temporanei - il carattere eccezionale del sistema di tariffe d'uso, il fatto che le medesime non sono generalizzate per tutte le strade ne' sono di durata permanente, la destinazione dei proventi al miglioramento della circolazione, la ragionevolezza degli esoneri e la garanzia di percorrenza delle strade interessate da mezzi di trasporto pubblico escludono la violazione dei parametri costituzionali invocati ed in particolare degli artt. 16 e 120, comma 2, Cost., in virtu' del principio per cui la liberta' di circolazione non si identifica con la liberta' assoluta di circolazione su tutte le strade con il mezzo privato, ma va coordinata al fine di raggiungere la migliore utilizzazione dei beni pubblici, fatti salvi gli altri diritti della persona costituzionalmente garantiti (che, nella specie, risultano rispettati). - S. nn. 12/1965, 64/1963, 12/1965, 49/1991, 51/1991, 1111/1988, 261/1995. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale riapprovata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta il 23 novembre 1995 (Istituzione di una tariffa d'uso su strade di competenza comunale e regionale interessate da elevata congestione di traffico veicolare), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 16, 41 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze