Corte costituzionale
Sentenza n. 264/1996
Corte cost., sent. 19 luglio 1996, n. 264
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 264/1996
- Data di deposito
- 19 luglio 1996
- Data di decisione
- 10 luglio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:264
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Valle D'Aosta del 23 novembre 1995
Parametri
Massime
Massima n. 22654
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 16, 41 e 120 Cost., la questione di legittimita' costituzionale della delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta il 23 novembre 1995 (Istituzione di una tariffa d'uso su strade di competenza comunale e regionale interessate da elevata congestione di traffico veicolare), in quanto - posto che la legge indica le finalita' giustificative dei limiti che si intendono porre alla circolazione (garantire il transito in condizioni di sicurezza, il rispetto del limite di carico del territorio interessato, la riduzione della congestione del traffico veicolare e la migliore tutela dell'ambiente e del paesaggio); che l'istituzione di una tariffa d'uso, per l'ingresso e la circolazione dei veicoli a motore su strade extraurbane viene subordinata ad una serie di accertamenti e soprattutto alla determinazione del limite di carico delle strade interessate in singoli periodi dell'anno da consistenti flussi di veicoli a motore; che e' prevista la possibilita' di adottare altre misure qualora l'obiettivo non venga raggiunto; e che i provvedimenti restrittivi sono temporanei - il carattere eccezionale del sistema di tariffe d'uso, il fatto che le medesime non sono generalizzate per tutte le strade ne' sono di durata permanente, la destinazione dei proventi al miglioramento della circolazione, la ragionevolezza degli esoneri e la garanzia di percorrenza delle strade interessate da mezzi di trasporto pubblico escludono la violazione dei parametri costituzionali invocati ed in particolare degli artt. 16 e 120, comma 2, Cost., in virtu' del principio per cui la liberta' di circolazione non si identifica con la liberta' assoluta di circolazione su tutte le strade con il mezzo privato, ma va coordinata al fine di raggiungere la migliore utilizzazione dei beni pubblici, fatti salvi gli altri diritti della persona costituzionalmente garantiti (che, nella specie, risultano rispettati). - S. nn. 12/1965, 64/1963, 12/1965, 49/1991, 51/1991, 1111/1988, 261/1995. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale riapprovata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta il 23 novembre 1995 (Istituzione di una tariffa d'uso su strade di competenza comunale e regionale interessate da elevata congestione di traffico veicolare), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 16, 41 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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