Corte costituzionale
Sentenza n. 258/1996
Corte cost., sent. 19 luglio 1996, n. 258
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 258/1996
- Data di deposito
- 19 luglio 1996
- Data di decisione
- 10 luglio 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:258
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22649
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost., l'art. 156, comma 6, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare, nel corso della causa di separazione, il provvedimento di sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato al mantenimento, in quanto le ragioni che hanno indotto la Corte a dichiarare l'illegittimita' costituzionale della stessa disposizione, nella parte relativa all'ordine di distrazione delle somme dovute (sent. n. 278/1994), non possono non valere anche per la parte relativa allo speciale potere di sequestro dei beni del coniuge obbligato, posto che ambedue le misure coercitive rispondono alla 'ratio' di dare tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze, penalmente tutelate, di mantenimento del coniuge bisognoso e, soprattutto, dei figli minori (che sussistono anche prima della sentenza di separazione in relazione agli obblighi di mantenimento stabiliti in sede presidenziale), e che l'omogeneita' di dette situazioni postula un eguale trattamento, mancando un valido motivo che giustifichi una diversita' di disciplina. - S. nn. 234/1992, 278/1994; O. nn. 341/1993, 503/1995. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare, nel corso della causa di separazione, il provvedimento di sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato al mantenimento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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